Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazione del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere talune violazioni amministrative o per commettere un reato - Sopravvenienza di una nuova disciplina normativa modificativa de...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 171, commi 1, 2, e 3, e 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione", nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi con ordinanze del 9 marzo 2006 dal giudice di pace di Scicli (n. 2 ordinanze), del 5 aprile e del 17 maggio 2006 dal giudice di pace di Caltanissetta, del 5 maggio 2006 dal giudice di pace di Noto (n. 2 ordinanze), dell'8 maggio 2006 dal giudice di pace di Recanati, del 20 aprile 2006 dal giudice di pace di Modica (n. 2 ordinanze), del 30 maggio 2006 dal giudice di pace di Locri e del 18 e 24 novembre 2005 dal giudice di pace di Torre Annunziata, rispettivamente iscritte ai nn. 318, 319, 330, 509, 541, 542, 546, 554, 555, 556, 560 e 571 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 38, 47, 49 e 50, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 21 marzo 2007 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che i Giudici di pace di Caltanissetta (r.o. nn. 330 e 509 del 2006), Recanati (r.o. n. 546 del 2006), Modica (r.o. nn. 554 e 555 del 2006) e Locri (r.o. n. 556 del 2006) hanno sollevato questioni di legittimita' costituzionale - in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 27, 31 e 42 della Costituzione - dell'art. 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione", nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

che i Giudici di pace di Noto (r.o. nn. 541 e 542 del 2006) e Torre Annunziata (r.o. nn. 560 e 571 del 2006) hanno censurato - ipotizzandone il contrasto con gli artt. 2, 3, 42, 24 e 111 Cost. (parametri, gli ultimi due, evocati solo dal secondo di tali giudici rimettenti) - gli artt. 171, commi 1 e 2, e 213, comma 2-sexies, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992;

che, infine, anche il giudice di pace di Scicli (r.o. nn. 318 e 319 del 2006) ha sollevato questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 42 della Carta fondamentale - degli artt. 171, comma 3, e 213, comma 2-sexies, dello stesso d.lgs. n. 285 del 1992;

che il giudice di pace di Caltanissetta, con la prima delle ordinanze pronunciate (r.o. n. 330 del 2005), censura l'art. 213, comma 2-sexies, del codice della strada, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 42, secondo comma, Cost;

che il rimettente premette di essere investito dell'opposizione proposta dalla proprietaria di un ciclomotore (non responsabile personalmente dell'accertata infrazione di cui all'art. 170, comma 2, del codice della strada) avverso i verbali con i quali, contestata la suddetta violazione, e' stato disposto il sequestro del mezzo in vista della successiva confisca;

che, secondo il giudice a quo, la misura della confisca non sarebbe "giustificata", ponendosi in contrasto "con i parametri, di rango costituzionale, di ragionevolezza, della responsabilita' personale, e di riconoscimento e difesa della proprieta' privata";

che, a suo dire, nell'ipotesi in esame "si e' certamente in presenza di una confisca avente natura di sanzione amministrativa accessoria", la quale, pero', "non possiede, in forza del suo contenuto, i tratti della secondarieta', della marginalita' e della complementarieta', ergendosi ad elemento primario di regolamentazione e per cio' stesso confliggendo con le direttrici dell'intero sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi";

che, inoltre, non essendo previsto dal codice della strada (neppure a seguito dell'emanazione della legge 21 febbraio 2006, n. 102, recante "Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali", sebbene essa abbia inasprito il trattamento sanzionatorio dei reati commessi in violazione delle regole sulla circolazione stradale) alcun provvedimento di confisca obbligatoria "nei casi di danno alle persone" provocati da veicoli a quattro ruote, neppure "se dal fatto colposo o doloso dell'agente sia derivata la morte di una o piu' persone", del tutto abnorme e iniqua si presenterebbe la scelta legislativa di ricollegare, invece, la sanzione della confisca a "meri comportamenti irregolari di chi trovasi alla guida di un veicolo a due ruote";

che, richiamata la giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui deve ritenersi "ingiusta ed irrazionale la previsione della confisca obbligatoria del bene, allorche' sia evidente la violazione del canone di ragionevolezza", il rimettente assume che tale evenienza ricorrerebbe nel caso di specie, atteso che "la confisca del ciclomotore e' applicata in via immediata ed automatica", non consentendosi al proprietario del bene di provare la propria "assoluta estraneita' all'illecito amministrativo da altri commesso", con conseguente violazione, cosi', anche del principio della personalita' della responsabilita' amministrativa enunciato dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);

che, infine, l'impossibilita' di attribuire rilievo - ai fini della mancata applicazione della confisca - proprio alla circostanza costituita dalla appartenenza del veicolo ad un terzo estraneo all'illecito amministrativo "si traduce in un'ingiustificata violazione del diritto sul bene confiscato", in contrasto con quanto previsto dall'art. 42, secondo comma, della Costituzione, atteso che, attraverso la misura della confisca, la norma censurata "non si limita a sottrarre all'incolpevole proprietario la disponibilita' per un tempo limitato di un bene patrimoniale, e quindi a comprimere le sole...

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