DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 dicembre 2006, n.401 - Regolamento concernente regole applicabili ai regimi di aiuto a finalita'' regionale a partire dal 1° gennaio 2007 in conformita'' ai nuovi orientamenti in materia di aiuti di stato a finalitia'' regionale n. 2007-2013. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia

Giulia n. 1 del 3 gennaio 2007)

IL PRESIDENTE

Visti i nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale n. 2007-2013 pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C n. 54 del 4 marzo 2006, di seguito denominati orientamenti;

Visto in particolare il punto 96 degli orientamenti in base al quale la Carta degli aiuti a finalita' regionale approvata per ciascuno Stato membro definisce sia le regioni ammissibili a beneficiare della deroga prevista dall'Art. 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, che le intensita' di aiuto applicabili per i contributi per gli investimenti iniziali;

Visto altresi' il punto 101 degli orientamenti il quale prevede che le carte degli aiuti a finalita' regionale approvate dalla Commissione siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e siano valide a partire dal 1° gennaio 2007, o dalla data della loro pubblicazione qualora sia successiva, divenendo parte integrante degli orientamenti medesimi;

Visto inoltre il punto 105 degli orientamenti in base al quale la Commissione intende applicare gli orientamenti medesimi a tutti gli aiuti a finalita' regionale n. da concedere dopo il 31 dicembre 2006;

Preso atto che, ai sensi dell'Art. 88, paragrafo 1 del trattato CE, in base alle opportune misure previste per i regimi di aiuto a finalita' regionale n. di cui al punto 107 degli orientamenti proposte dalla Commissione europea con nota del 6 marzo 2006 ed accettate dallo Stato italiano con nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 aprile 2006, le amministrazioni concedenti sono impegnate a:

  1. limitare l'applicazione nel tempo di tutti i regimi di aiuti a finalita' regionale esistenti agli aiuti da concedersi entro il 31 dicembre 2006, fatti salvi l'Art. 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 70/2001 (87) relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, come modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 (88), e l'Art. 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2204/2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione;

  2. modificare i regimi di aiuti a finalita' ambientale, qualora gli stessi consentano la concessione di aiuti a finalita' regionale per investimenti ambientali conformemente alla nota 29 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, in modo da assicurare che dopo il 31 dicembre 2006 gli aiuti possano essere concessi solo se conformi alla carta degli aiuti a finalita' regionale n. in vigore alla data di concessione dell'aiuto;

  3. modificare gli altri regimi di aiuti esistenti, in modo che dopo il 31 dicembre 2006 le maggiorazioni regionali, ad esempio le maggiorazioni per gli aiuti alla formazione, alla ricerca e allo sviluppo o a favore dell'ambiente, possano essere accordate solo nelle regioni ammesse a beneficiare di aiuti in base all'Art. 87, paragrafo 3, lettera a) o c) conformemente alla carta degli aiuti a finalita' regionale n. adottata dalla commissione in vigore alla data di concessione dell'aiuto;

    Preso atto che in base a quanto rappresentato dalla Commissione nella citata nota del 6 marzo 2006 ai fini delle citate opportune misure, i regimi di aiuti regionali comprendono i regimi di aiuti all'investimento a favore di grandi imprese o, in alcune limitate circostanze, gli aiuti al funzionamento, destinati in entrambi i casi a regioni specifiche al fine di riequilibrare disparita' regionali, nonche' i regimi che prevedono aiuti all'investimento a favore delle piccole e medie imprese situate in regioni svantaggiate di importo superiore a quello autorizzato in altre regioni;

    Preso atto infine che in base a quanto evidenziato dalla Commissione nella medesima nota del 6 marzo 2006, fatta salva ogni eventuale futura modifica dei regolamenti di esenzione, gli aiuti concessi a partire dal 1° gennaio 2007 in applicazione di regimi di aiuti esentati dall'obbligo di notificazione ai sensi dei regolamenti di esenzione per categoria per gli aiuti alle PMI o per gli aiuti all'occupazione, e gli aiuti individuali devono essere conformi alle carte degli aiuti regionali adottate dalla Commissione in vigore alla data della concessione degli aiuti, e che inoltre dopo il 31 dicembre 2006 le maggiorazioni regionali per gli aiuti alla formazione esentati in applicazione del regolamento (CE) n. 68/2001 possono essere concesse solo nelle regioni ammesse a beneficiare di aiuti sulla base dell'Art. 87, paragrafo 3, lettera a) o c) conformemente alle carte degli aiuti regionali adottate dalla Commissione in vigore alla data di concessione dell'aiuto;

    Preso atto altresi' che nella medesima nota del 6 marzo 2006 la Commissione ricorda che gli aiuti a finalita' regionale n. concessi legalmente dalle autorita' italiane prima del 1° gennaio 2007 possono continuare ad essere...

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