LEGGE REGIONALE 16 gennaio 2007, n.2 - Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell''innovazione e delle attivita'' universitarie e di alta formazione.

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 2 del

24 gennaio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

P r i n c i p i

  1. La Regione Liguria, consapevole dell'importanza fondamentale che la ricerca, la trasmissione dei saperi e l'innovazione rivestono ai fini della crescita umana, sociale ed economica, promuove e coordina il sistema regionale della ricerca, dell'innovazione e dell'alta formazione, valorizzando in particolare le attivita' dell'universita' di Genova, nell'ambito dello spazio europeo della ricerca umanistica, scientifica e tecnologica, ispirandosi ai principi fondamentali della liberta' dell'insegnamento e della libera competizione basata sul merito, nel rispetto delle pari opportunita' di genere e di generazione, in attuazione dell'Art. 117, comma 3, della Costituzione.

    Art. 2.

    F i n a l i t a'

  2. La Regione valorizza e promuove il sistema regionale della ricerca, dell'innovazione e dell'alta formazione, sostenendo la collaborazione tra l'Universita' di Genova, i centri di ricerca pubblici e privati e il sistema produttivo.

  3. Per favorire lo sviluppo economico e conseguire l'innalzamento della qualita' e competitivita' delle imprese liguri sui mercati nazionali ed internazionali, la Regione promuove il collegamento tra il sistema della ricerca e il sistema produttivo, incentiva lo sviluppo dell'innovazione e in particolare agevola il trasferimento di tecnologia nei confronti delle piccole e medie imprese e delle loro forme associative, anche al fine di rafforzare e valorizzare le conoscenze e le competenze professionali dei lavoratori.

  4. La Regione per il perseguimento delle finalita' della presente legge, favorisce:

    1. lo sviluppo dell'alta formazione in Liguria, in particolare contribuendo all'incremento qualitativo dell'offerta formativa da parte dell'Universita' di Genova, anche per il tramite dei poli decentrati sul territorio delle province liguri e delle agenzie formative accreditate;

    2. gli scambi, la cooperazione e il partenariato nei settori della ricerca umanistica, scientifica e tecnologica, in ambito interregionale, europeo e internazionale;

    3. la valorizzazione della rete regionale dell'innovazione delle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei suoi attori quali l'Universita' di Genova, i centri di ricerca e le imprese nel contesto nazionale ed internazionale;

    4. lo sviluppo coordinato e sinergico delle sedi in cui si elaborano, si condividono e si applicano i saperi avanzati;

    5. l'interazione fra i saperi, il loro trasferimento e il loro utilizzo per lo sviluppo economico e sociale del territorio e il miglioramento della qualita' della vita e del lavoro;

    6. lo sviluppo e la diffusione della ricerca e dell'innovazione, in particolare sostenendo attivita' di ricerca industriale, di sviluppo precompetitivo e di innovazione aziendale;

    7. l'accesso alle infrastrutture di ricerca presenti sul territorio per lo sviluppo di attivita' d'alto valore aggiunto;

    8. la creazione di piattaforme per l'innovazione tecnologica dedicate alle piccole imprese;

    9. le attivita' di orientamento e la diffusione delle conoscenze e dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica;

    10. la valorizzazione delle attivita' di ricerca nel settore sanitario attraverso accordi di collaborazione finalizzati allo sviluppo congiunto di progetti tra enti, Universita' di Genova, centri di ricerca, strutture sanitarie e imprese;

    11. la valorizzazione delle attivita' di ricerca svolte in ambito ambientale, energetico e dei trasporti attraverso accordi di collaborazione finalizzati allo sviluppo congiunto di progetti tra enti, centri di ricerca e imprese;

    12. la crescita di attrattivita' della Regione Liguria, quale sede emotiva di alta formazione e ricerca per studenti, studiosi e ricercatori italiani, comunitari ed extracomunitari.

    Art. 3. Sistema regionale della ricerca, dell'innovazione e dell'alta formazione

  5. Concorrono allo sviluppo del sistema regionale della ricerca, dell'innovazione e dell'alta formazione, in particolare, i seguenti soggetti:

    1. l'Universita' di Genova, attraverso le sue strutture e articolazioni anche nelle sedi decentrate sul territorio delle province liguri;

    2. il consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.), attraverso la sua attivita' regionale, anche tramite la sezione ligure dell'istituto nazionale di fisica della materia (I.N.F.M.);

    3. l'ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (E.N.E.A.), attraverso la sua attivita' regionale;

    4. l'istituto italiano di tecnologia (I.I.T.);

    5. la sezione ligure dell'istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.);

    6. il centro per gli studi di tecnica navale S.p.a. (CETENA);

    7. sviluppo Italia Liguria S.p.A.;

    8. l'istituto regionale per la floricoltura di Sanremo;

    9. il distretto agricolo florovivaistico del Ponente Ligure;

    10. l'istituto italiano della Saldatura;

    11. il centro di biotecnologie avanzate (C.B.A.);

    12. il distretto tecnologico dei sistemi intelligenti integrati;

    13. l'istituto superiore di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (I.S.I.C.T.);

    14. l'istituto nazionale per la ricerca sul cancro (I.S.T.) e l'istituto G. Gaslini;

    15. l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (I.N.G.V.);

    16. i parchi scientifici e tecnologici e gli incubatori d'impresa, i consorzi, le societa' consortili e le imprese che operano nel campo della ricerca;

    17. i soggetti pubblici e privati che abbiano come finalita' l'attuazione di programmi per l'alta formazione, per la ricerca umanistica, scientifica e tecnologica, per l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo operanti nei settori di primaria importanza, tra i quali la sanita', l'industria, il turismo, l'agricoltura, l'ambiente, l'energia, la logistica e i trasporti;

    18. i soggetti, pubblici e privati, che abbiano come finalita' il finanziamento della ricerca umanistica, scientifica e tecnologica, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico al sistema produttivo.

  6. La Regione, nel rispetto dell'autonomia dei soggetti che operano nel campo della ricerca e dell'alta formazione, in armonia con gli indirizzi definiti nella pianificazione regionale, coordina il sistema regionale della ricerca e dell'alta formazione, anche al fine di promuovere l'innovazione scientifica, tecnologica ed informatica.

  7. La Regione, coerentemente con gli orientamenti promossi dall'Unione europea in materia di ricerca e gli indirizzi del piano nazionale della ricerca, coinvolge i soggetti di cui al comma 1 nella programmazione regionale.

    Art. 4.

    Linee di intervento

  8. La Regione Liguria per conseguire le finalita' della presente legge, nell'ambito del programma triennale di cui all'Art. 5, effettua una serie di azioni strategiche riconducibili alle seguenti linee di intervento:

    1. promozione delle attivita' di ricerca dell'Universita' di Genova e delle attivita' di alta formazione;

    2. promozione delle azioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione del sistema regionale della ricerca umanistica, scientifica e tecnologica e dell'innovazione;

    3. promozione della ricerca industriale, del trasferimento tecnologico, dell'innovazione per lo sviluppo economico e produttivo della Regione;

    4. promozione all'interno del sistema delle piccole e medie imprese delle interazioni con tutti gli attori dello sviluppo e della ricerca regionale.

    Titolo II
    PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

    Art. 5. Programma triennale di sviluppo e sostegno all'Universita' alla ricerca ed all'innovazione

  9. Il programma triennale di sviluppo e sostegno all'universita', alla ricerca ed all'innovazione, di seguito denominato programma triennale, e' approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta, sentito il comitato d'indirizzo, di cui all'Art. 7. Il Programma triennale individua gli obiettivi strategici da raggiungere e definisce le linee generali di intervento, tenendo conto in particolare della programmazione relativa alla ricerca in ambito sanitario. L'articolazione operativa del programma triennale e' demandata al piano operativo annuale di cui all'Art. 6.

  10. In particolare la Regione attraverso il programma triennale:

    1. elabora un quadro descrittivo del contesto del sistema regionale della ricerca e dell'alta formazione e del grado di sviluppo e diffusione della ricerca e dell'innovazione tecnologica nel sistema produttivo nonche' una analisi di previsione a medio e lungo periodo dei relativi fabbisogni;

    2. analizza e confronta le strategie e le politiche europee a sostegno dell'universita', della ricerca e dell'innovazione, ponendole in relazione alle caratteristiche del contesto regionale e alla sua specificita' di territorio transfrontaliero;

    3. definisce nel loro complesso, in riferimento a ciascun ambito di intervento, gli indirizzi strategici e gli obiettivi quantitativi e qualitativi a medio termine per il conseguimento degli indirizzi stessi;

    4. stabilisce i settori di interesse prioritario verso i quali indirizzare i progetti;

    5. indica l'insieme delle risorse di carattere tecnico, organizzativo e finanziario da impiegare nel triennio;

    6. indica le strategie di coordinamento e collaborazione con le istituzioni, pubbliche o private, che possono concorrere alla migliore attuazione degli obiettivi prefissati;

    7. stabilisce i criteri di priorita', di selezione e valutazione degli interventi da ammettere ai finanziamenti previsti;

    8. individua forme di collaborazione e coordinamento con altre regioni italiane, enti territoriali interni ad altri stati europei ed extraeuropei nel rispetto della normativa statale in materia;

    9. effettua valutazioni di impatto delle politiche e delle strategie attuate nel triennio precedente.

  11. La giunta regionale approva la proposta del nuovo programma triennale nei tre mesi precedenti la scadenza del programma triennale vigente.

    Art. 6.

    Piano operativo annuale

  12. Il piano operativo annuale, in attuazione e in coerenza con il Programma triennale...

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