LEGGE REGIONALE 6 marzo 2007, n.2 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 4 marzo 1998, n. 7, (organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della legge...

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.

29 del 6 marzo 2007)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'Art. 1 della legge regionale n. 7 del 1998

  1. L'Art. 1 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e commercializzazione turistica - abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della legge regionale n. 9 agosto 1993, n. 28) e' sostituito dal seguente:

    Art. 1 (Finalita). - 1. La presente legge disciplina l'organizzazione turistica della Regione Emilia-Romagna e definisce l'attivita' della Regione e l'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali territoriali e agli altri organismi interessati allo sviluppo del turismo nel rispetto dei principi di:

    a) sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza ai sensi dell'Art. 118 della Costituzione;

    b) integrazione tra i diversi livelli di governo garantendo necessarie forme di cooperazione e procedure di raccordo e di concertazione;

    c) completezza, omogeneita' delle funzioni, unicita' della responsabilita' amministrativa

    .

    Art. 2.

    Sostituzione dell'Art. 2 della legge regionale n. 7 del 1998

  2. L'Art. 2 della legge regionale n. 7 del 1998 e' sostituito dal seguente:

    Art. 2 (Competenze della Regione). - 1. La Regione esercita le funzioni in materia di turismo e provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attivita':

    a) programmazione e coordinamento delle attivita' ed iniziative turistiche, anche attraverso l'emanazione di atti d'indirizzo nei confronti dei soggetti dell'organizzazione turistica regionale e locale;

    b) interventi per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine dell'offerta turistica regionale, nonche' per lo sviluppo qualitativo delle attivita' di comunicazione e di commercializzazione turistica, anche attraverso iniziative di carattere straordinario ovvero progetti speciali;

    c) interventi d'incentivazione dell'offerta turistica;

    d) sviluppo di un sistema informativo turistico regionale;

    e) organizzazione e sviluppo dell'osservatorio regionale n. sul turismo, anche in collaborazione con il sistema delle camere di commercio e di altri soggetti pubblici e privati interessati, ai fini di una puntuale conoscenza dei mercati turistici e per favorire lo sviluppo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale;

    f) promozione dei processi di aggregazione ed integrazione tra soggetti pubblici e privati;

    g) gestione del demanio marittimo con finalita' turistico-ricreative per quanto demandato alla Regione ai sensi della legge regionale n. 31 maggio 2002, n. 9 (disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale).

    2. Le modalita' per il funzionamento e per il finanziamento del sistema informativo turistico regionale n. sono stabilite con apposito provvedimento della giunta regionale con l'obiettivo di disciplinare, in particolare:

    a) una rete integrata per l'acquisizione e la diffusione di informazioni a servizio dei turisti e degli operatori, aperta alla collaborazione da parte dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale;

    b) l'acquisizione, elaborazione e diffusione delle statistiche del settore;

    c) la partecipazione ad iniziative informative proposte da enti ed organismi nazionali.

    3. La Regione esercita le funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvalendosi, di norma, della collaborazione degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, ovvero compartecipando finanziariamente alla realizzazione di progetti e programmi.

    .

    Art. 3.

    Sostituzione dell'Art. 3 della legge regionale n. 7 del 1998

  3. L'Art. 3 della legge regionale n. 7 del 1998 e' sostituito dal seguente:

    Art. 3 (Funzioni delle province). - 1. Alle province e' conferito l'esercizio delle funzioni amministrative relative:

    a) alla programmazione della promozione turistica locale, ai sensi dell'Art. 6, comprensiva delle eventuali iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche per i sistemi turistici locali, di seguito denominati STL, ai sensi dell'Art. 13-bis;

    b) alla gestione, ai sensi della legge regionale n. 23 dicembre 2002, n. 40 (incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale n.. Abrogazione della legge regionale n. 11 gennaio 1993, n. 3 «Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della legge regionale n. 6 luglio 1984, n. 38»), degli interventi per l'incentivazione dell'offerta turistica e del relativo vincolo di destinazione;

    c) alle agenzie di viaggio e turismo;

    d) alle commissioni giudicatrici d'esame per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche ai sensi delle vigenti leggi regionali;

    e) allo sviluppo, coordinamento e gestione di un servizio di statistica provinciale del turismo, con la collaborazione dei comuni interessati, nell'ambito del sistema statistico regionale;

    f) alla comunicazione dei prezzi e delle tariffe dei servizi e delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere.

    2. Alle province e', altresi', conferito l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'istituzione e alla tenuta di elenchi provinciali concernenti gli abilitati all'esercizio delle professioni turistiche.

    3. Le province svolgono le attivita' amministrative connesse al programma turistico di promozione locale, ivi compresa l'erogazione dei fondi assegnati dalla Regione ai sensi dell'Art. 7, comma 3, lettera a).

    4. Nell'esercizio delle funzioni conferite le province svolgono le attivita' di vigilanza e controllo ed applicano le relative sanzioni amministrative ai sensi della legge regionale n. 28 aprile 1984, n. 21 (disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale n.).

    .

    Art. 4.

    Modifiche all'Art. 4 della legge regionale n. 7 del 1998

  4. Il comma 3 dell'Art. 4 della legge regionale n. 7 del 1998 e' sostituito dal seguente:

    3. Ai comuni e' conferito l'esercizio delle funzioni amministrative relative:

    a) alle strutture ricettive di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (disciplina...

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