LEGGE REGIONALE 25 marzo 2010, n. 7 - Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale).

(Pubblicata nel S.O. n.. 1al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 15 del 31 marzo 2010) La Giunta regionale ha approvato.

Il parere della Commissione consiliare competente, previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale, e' stato reso ai sensi dell'art. 30 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 62, comma 1, lettere a), b) e c) e dell'art. 69, comma 7 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio:

pianificazione urbanistica comunale), contiene disposizioni relative:

  1. alle finalita' e contenuti del Piano comunale dei servizi alla popolazione (PCS) di cui all'art. 5 della legge regionale 11/2005;

  2. alla determinazione delle dotazioni territoriali e funzionali minime di cui all'art. 6 della legge regionale 11/ 2005, in riferimento alle diverse situazioni insediative;

  3. alla classificazione delle situazioni insediative del PRG di cui all'art. 6 della legge regionale 11/2005 per la definizione della relativa disciplina urbanistica del PRG.

    1. Le disposizioni del presente regolamento assicurano, nella formazione degli strumenti urbanistici comunali, la qualita' urbana, edilizia, ecologica ed ambientale degli insediamenti, nonche' la definizione di infrastrutture e servizi secondo parametri di qualita', fruibilita' e accessibilita', tenendo conto delle condizioni socio economiche dei territori e della programmazione degli enti locali interessati.

    2. Ai sensi dell'art. 69, comma 5 della legge regionale 11/ 2005, la disciplina del presente regolamento concernente le dotazioni territoriali e funzionali minime di cui ai Titoli II e III, nonche' quella relativa alle situazioni insediative di cui al Titolo IV, sostituisce le disposizioni previste agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, in materia di standard e di zone territoriali omogenee.

      Art. 2

      Ambito di applicazione 1. Le disposizioni concernenti il PCS previste al Titolo II si applicano al PRG di cui alla legge regionale 11/2005 e relative varianti.

    3. Le disposizioni concernenti le dotazioni territoriali e funzionali di interesse comunale e sovracomunale previste all'art. 10 si applicano al PRG di cui alla legge regionale n. 11/2005 e al PRG di cui alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione delle ll.rr. 2 settembre 1974, n. 53, 18 aprile 1989, n. 26, 17 aprile 1991, n. 6 e 10 aprile 1995, n. 28) e relative varianti, nonche' alle varianti di cui all'art. 67, comma 3 della legge regionale 11/2005.

    4. Le disposizioni concernenti le dotazioni territoriali e funzionali di interesse comunale e sovracomunale previste all'art. 10 si applicano al PRG di cui alla legge regionale 11/2005 e al PRG di cui alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione delle ll.rr. 2 settembre 1974, n. 53, 18 aprile 1989, n. 26, 17 aprile 1991, n. 6 e 10 aprile 1995, n. 28) e relative varianti, nonche' alle varianti di cui all'art. 67, comma 3 della legge regionale 11/2005.

      Art. 3

      Piano comunale dei servizi alla popolazione 1. Il PCS integra il contenuto del PRG, parte strutturale, per la programmazione e la definizione degli indirizzi urbanistici ed eventualmente gestionali dei servizi, spazi ed attrezzature pubbliche, di pubblica utilita' o di interesse generale o collettivo, che costituiscono le dotazioni territoriali e funzionali previste al titolo III, ai fini della disciplina del PRG, parte operativa.

    5. Il PCS costituisce riferimento per la pianificazione di settore relativa ai servizi, nonche' per la formazione degli atti di programmazione e di bilancio comunali.

    6. Il PCS ha l'obiettivo di:

  4. inserire la tematica della dotazione dei servizi, degli spazi e delle attrezzature nel PRG, per la costruzione della citta' pubblica e la caratterizzazione e qualificazione dello spazio urbano e del paesaggio;

  5. consentire la valutazione, in sede di PRG, del dimensionamento e dei requisiti di qualita' prestazionali dei servizi, degli spazi e delle attrezzature, in termini di localizzazione, di sostenibilita' ambientale, di accessibilita' di significativita' dei caratteri tipologici ed architettonici, nonche' di efficienza della gestione.

    1. Il PCS e' redatto in coerenza con le acquisizioni del sistema delle conoscenze e delle valutazioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale n. 11/2005.

    Art. 4

    Contenuti del PCS 1. Il PCS contiene:

  6. la verifica, sulla base dei requisiti e standard di qualita' e dei parametri prestazionali di cui all'art. 8, nonche' sotto il profilo gestionale, dello stato dei servizi, spazi ed attrezzature pubbliche, di pubblica utilita' o di interesse generale o collettivo, esistenti, rapportati agli abitanti e agli utenti attuali, con riferimento alle dotazioni territoriali e funzionali previste agli articoli 10 e 11;

  7. la valutazione del fabbisogno quali-quantitativo pregresso e futuro da porre a base del dimensionamento del sistema delle dotazioni territoriali e funzionali da assicurare in sede di PRG, parte operativa, tramite l'adeguamento dei servizi, spazi ed attrezzature esistenti ed eventualmente con quelli di nuova realizzazione;

  8. gli indirizzi e criteri per la definizione, in sede di PRG, parte operativa, dei caratteri quali-quantitativi dei servizi, degli spazi e delle attrezzature di nuova realizzazione, in rapporto ai loro aspetti funzionali, ambientali, morfotipologici, architettonici e paesaggistici;

  9. la definizione dei criteri perequativi che tengano conto delle diverse situazioni di fatto e di diritto ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 11/2005, nonche' dei criteri per l'utilizzo delle quantita' edificatorie di compensazione per l'eventuale acquisizione bonaria e gratuita da parte del comune delle aree necessarie alla realizzazione delle attrezzature, degli spazi e dei servizi pubblici ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 11/2005.

    1. Il PCS puo' individuare le circostanze e le condizioni in presenza delle quali i servizi, gli spazi e le attrezzature private di uso pubblico o di interesse generale o collettivo possono essere considerati integrativi del sistema delle dotazioni pubbliche.

    Art. 5

    Fabbisogni e dimensionamento del sistema delle dotazioni 1. Il PCS determina il fabbisogno pregresso e futuro dei servizi, spazi e attrezzature che costituiscono le dotazioni territoriali e funzionali di cui al Titolo III in riferimento:

  10. alla distribuzione territoriale degli insediamenti esistenti e quantificati dal PRG e alla loro prevalente destinazione residenziale, direzionale, produttiva, turistica e commerciale;

  11. all'entita' degli abitanti ed alle caratteristiche ed entita' dell'utenza determinati come previsto all'art. 6;

  12. ai bacini di utenza riferiti ai diversi servizi ed attrezzature di cui all'art. 7;

  13. alla misura delle dotazioni territoriali e funzionali per singola tipologia di servizi e attrezzature come valore unitario, nonche' definendo il valore complessivo delle dotazioni medesime.

    1. Il PCS, tenendo conto di quanto previsto al comma 1, dimensiona il sistema delle dotazioni territoriali e funzionali nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III.

    Art. 6

    Determinazione degli abitanti e degli utenti 1. Ai fini della determinazione delle dotazioni territoriali e funzionali di cui agli articoli 9 e 10, il numero degli abitanti e degli utenti e' determinato in rapporto a:

  14. popolazione residente nel comune sulla base dei dati anagrafici e tenendo conto della distribuzione territoriale e dei bacini di utenza di cui all'art. 7;

  15. abitanti da insediare secondo le previsioni dello strumento urbanistico, anche in base alla distribuzione territoriale ed ai bacini di utenza valutati assumendo un rapporto variabile da 33 a 60 mq. di superficie utile coperta per abitante, in riferimento alle caratteristiche tipologiche degli immobili e delle destinazioni d'uso previste;

  16. popolazione gravitante nel territorio comunale, stimata in base agli occupati nelle strutture pubbliche e private, agli studenti, agli utenti dei servizi ed attrezzature di rilievo sovracomunale sia pubblici che privati, nonche' in base ai flussi turistici e all'affluenza per grandi manifestazioni, comprese quelle fieristiche.

    Art. 7

    Determinazione dei bacini di utenza 1. Al fine del fabbisogno e del dimensionamento di cui all'art. 5 si assumono come significativi i seguenti bacini d'utenza rispetto ai quali sono riferiti i necessari servizi, spazi ed attrezzature:

  17. bacini di utenza di livello elementare corrispondenti alle frazioni o ai quartieri per i quali sono di norma necessari almeno l'asilo nido, la scuola d'infanzia, le attrezzature di interesse comune, gli spazi pubblici di quartiere attrezzati a verde e per attivita' sportive di base, i parcheggi, gli spazi per la raccolta differenziata dei rifiuti e per le fermate del trasporto pubblico locale, le infrastrutture tecnologiche e per la protezione civile;

  18. bacini di utenza di livello intermedio corrispondenti ad aggregazioni di frazioni o quartieri per i quali sono di norma necessari, oltre ai servizi di cui alla lettera a), le scuole primarie e secondarie di primo grado, le delegazioni comunali, le sedi delle forze di pubblica sicurezza, il verde in parchi urbani e territoriali, le attrezzature per lo sport e le attivita' culturali;

  19. bacini di utenza di livello comunale per i quali sono di norma necessarie tutte le altre dotazioni territoriali e funzionali di cui agli articoli 10 e 11 attinenti l'intero territorio comunale;

  20. bacini di utenza di livello sovracomunale per i quali sono di norma necessari tutti i servizi di livello scolastico superiore all'obbligo, universitario, sanitario, assistenziale, sedi di enti ed istituzioni pubbliche e di soggetti che svolgono funzioni di interesse generale...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT