LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2010, n. 25 - Legge finanziaria per l'anno 2011.

(Pubblicata nel Supplemento n. 51 al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte I-II del 29 dicembre 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa 1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.

  1. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate, citate nell'allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, come previsto dall'art. 2 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).

    Art. 2

    Requisiti per l'iscrizione delle entrate e delle spese nelle contabilita' speciali 1. In applicazione dei commi 4 e 9, dell'art. 10 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dell'art. 29 del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R (Regolamento regionale di contabilita'), nelle contabilita' speciali sono incluse le somme accertate in entrata e impegnate in uscita per un importo equivalente a quello del relativo accertamento, con destinazione vincolata all'entrata, per le quali non e' previsto alcun tipo di istruttoria, ne' la definizione di criteri di allocazione e riparto.

  2. Le entrate derivanti da contabilita' speciali sono accertate al momento dell'incasso o dell'atto che dispone l'impegno della spesa correlata.

  3. Le contabilita' speciali, che costituiscano al tempo stesso un debito ed un credito per l'Ente, non incidono sulle risultanze economiche del bilancio.

  4. A fine esercizio, le contabilita' speciali producono normalmente un risultato algebrico nullo, fatta salva la possibilita' di un avanzo con fondi vincolati, connesso a depositi cauzionali.

    Art. 3

    Indebitamento regionale 1. L'autorizzazione alla contrazione di mutui definita dall'art.

    3 della legge regionale 1° giugno 2010, n. 15 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012) e dall'art. 3 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie) nell'importo complessivo di 722.158.768,29 euro e' utilizzabile per la copertura del disequilibrio derivante dalla mancata contrazione di mutui autorizzati negli anni 2002, 2003 e 2004, nel limite di 392.158.767,26 euro ed al fine di ristabilire un corretto equilibrio economico.

  5. L'allegato A di cui all'art. 1 della legge regionale 14 giugno 2010, n. 16 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2009) viene cosi' modificato:

    1. l'accertamento di competenza dell'entrata di cui al capitolo n. 55635 (Provento dei mutui a pareggio del bilancio) viene ridotto per un importo di 170.000.000,00 euro;

    2. vengono accertati 170.000.000,00 euro sulla competenza dell'entrata di cui al capitolo n. 56335 (Provento da mutui a pareggio del bilancio derivanti da mutui autorizzati ma non contratti negli anni precedenti).

      Art. 4

      Misure di razionalizzazione della spesa del personale 1. Nell' ambito delle misure di contenimento delle spese di personale, la Regione adotta un programma pluriennale di razionalizzazione e riduzione delle strutture organizzative, di limitazione delle forme di lavoro flessibile, con particolare riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative, e di definizione di un limite alle risorse per il trattamento accessorio, fissando l'entita' delle stesse, per l'anno 2010, in 42.890.000,00 euro per le risorse decentrate e in 10.615.609,51 euro per le risorse del fondo della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti e nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica) convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

      Art. 5

      Prestazioni straordinarie 1. La Giunta regionale e' autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale avente titolo, per eventi eccezionali, quali:

    3. azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture;

    4. eventi calamitosi per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza e che richiedano la riparazione dei danni subiti da soggetti privati e imprese e per l'attivazione della sala operativa di protezione civile e per attivita' ad essa conseguenti;

    5. attivita' relative all'evento Italia 150.

  6. E' autorizzato il pagamento di prestazioni straordinarie in deroga anche al personale del Consiglio regionale impegnato nelle attivita' di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.

    Art. 6

    Assegnazioni per situazioni di emergenza e di crisi 1. Le amministrazioni provinciali sono autorizzate ad utilizzare le assegnazioni di fondi regionali relativi all'anno 2010 per fronteggiare situazioni di emergenza e di crisi, fatto salvo l'esercizio delle funzioni loro assegnate.

    Art. 7

    Programmi di cooperazione transfrontaliera 1. Ai fini di un migliore...

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