LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2010, n. 25 - Legge finanziaria per l'anno 2011.
(Pubblicata nel Supplemento n. 51 al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte I-II del 29 dicembre 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa 1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.
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Le disposizioni delle leggi regionali abrogate, citate nell'allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, come previsto dall'art. 2 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).
Art. 2
Requisiti per l'iscrizione delle entrate e delle spese nelle contabilita' speciali 1. In applicazione dei commi 4 e 9, dell'art. 10 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dell'art. 29 del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R (Regolamento regionale di contabilita'), nelle contabilita' speciali sono incluse le somme accertate in entrata e impegnate in uscita per un importo equivalente a quello del relativo accertamento, con destinazione vincolata all'entrata, per le quali non e' previsto alcun tipo di istruttoria, ne' la definizione di criteri di allocazione e riparto.
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Le entrate derivanti da contabilita' speciali sono accertate al momento dell'incasso o dell'atto che dispone l'impegno della spesa correlata.
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Le contabilita' speciali, che costituiscano al tempo stesso un debito ed un credito per l'Ente, non incidono sulle risultanze economiche del bilancio.
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A fine esercizio, le contabilita' speciali producono normalmente un risultato algebrico nullo, fatta salva la possibilita' di un avanzo con fondi vincolati, connesso a depositi cauzionali.
Art. 3
Indebitamento regionale 1. L'autorizzazione alla contrazione di mutui definita dall'art.
3 della legge regionale 1° giugno 2010, n. 15 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012) e dall'art. 3 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie) nell'importo complessivo di 722.158.768,29 euro e' utilizzabile per la copertura del disequilibrio derivante dalla mancata contrazione di mutui autorizzati negli anni 2002, 2003 e 2004, nel limite di 392.158.767,26 euro ed al fine di ristabilire un corretto equilibrio economico.
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L'allegato A di cui all'art. 1 della legge regionale 14 giugno 2010, n. 16 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2009) viene cosi' modificato:
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l'accertamento di competenza dell'entrata di cui al capitolo n. 55635 (Provento dei mutui a pareggio del bilancio) viene ridotto per un importo di 170.000.000,00 euro;
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vengono accertati 170.000.000,00 euro sulla competenza dell'entrata di cui al capitolo n. 56335 (Provento da mutui a pareggio del bilancio derivanti da mutui autorizzati ma non contratti negli anni precedenti).
Art. 4
Misure di razionalizzazione della spesa del personale 1. Nell' ambito delle misure di contenimento delle spese di personale, la Regione adotta un programma pluriennale di razionalizzazione e riduzione delle strutture organizzative, di limitazione delle forme di lavoro flessibile, con particolare riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative, e di definizione di un limite alle risorse per il trattamento accessorio, fissando l'entita' delle stesse, per l'anno 2010, in 42.890.000,00 euro per le risorse decentrate e in 10.615.609,51 euro per le risorse del fondo della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti e nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica) convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Art. 5
Prestazioni straordinarie 1. La Giunta regionale e' autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale avente titolo, per eventi eccezionali, quali:
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azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture;
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eventi calamitosi per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza e che richiedano la riparazione dei danni subiti da soggetti privati e imprese e per l'attivazione della sala operativa di protezione civile e per attivita' ad essa conseguenti;
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attivita' relative all'evento Italia 150.
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E' autorizzato il pagamento di prestazioni straordinarie in deroga anche al personale del Consiglio regionale impegnato nelle attivita' di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.
Art. 6
Assegnazioni per situazioni di emergenza e di crisi 1. Le amministrazioni provinciali sono autorizzate ad utilizzare le assegnazioni di fondi regionali relativi all'anno 2010 per fronteggiare situazioni di emergenza e di crisi, fatto salvo l'esercizio delle funzioni loro assegnate.
Art. 7
Programmi di cooperazione transfrontaliera 1. Ai fini di un migliore...
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