LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2010, n. 27 - Rideterminazione dell'indennita' dei Consiglieri regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 1 del 5 gennaio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Indennita' di carica 1. La Regione, aderendo volontariamente, secondo quanto richiesto dal comma 20 dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al principio di contenimento della spesa pubblica di cui all'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 12010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni) convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ridetermina il trattamento indennitario dei membri del Consiglio e della Giunta in carica.

  1. Ai fini di cui al comma 1, l'indennita' di carica cosi' come determinata ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali) e' ridotta di un importo pari al 10 per cento della stessa.

  2. Le indennita' di carica determinate ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 10/1972 sono I altresi' ridotte dello stesso importo di cui al comma 2.

    Art. 2

    Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 10/1972

  3. Al primo periodo del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 10/1972 le parole 'una indennita' di presenza nella misura' sono cosi' sostituite 'una sola indennita' di presenza nella misura, salvo eventuali riduzioni,'.

  4. Al primo periodo del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 10/1972 le parole da 'un rimborso' a 'medio' sono cosi' sostituite 'un rimborso chilometrico relativo al percorso compiuto per partecipare ad una sola delle stesse riunioni, calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra la residenza del Consigliere e il capoluogo di Regione o la sede della riunione di carattere istituzionale, qualora questa si svolga in altra localita' del territorio regionale per il costo chilometrico medio'.

  5. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 10/1972 sono aggiunti i seguenti:

    '3-bis. Nelle giornate nelle quali e' convocato il Consiglio regionale o la commissione permanente principale, il Consigliere regionale percepisce l'indennita' di presenza e il rimborso chilometrico solamente in relazione alla partecipazione a queste sedute. A tal fine il Presidente del Gruppo consiliare indica la...

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