LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2010, n. 70 - Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) ed alla legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attivita' di trasporto sanitario) in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 55 del 31 dicembre 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1

Modifiche all'articolo 17 della l.r. 40/2005

  1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), e' sostituito dal seguente:

    '1. I rapporti fra le associazioni di volontariato, le cui attivita' concorrono con le finalita' del servizio sanitario regionale ed il servizio sanitario medesimo, ad eccezione di quanto disposto dalla presente legge in materia di sistema sanitario di emergenza urgenza, sono regolati da apposite convenzioni, in conformita' con quanto disposto dalle normative nazionali e regionali vigenti.'.

    Art. 2

    Inserimento del capo II-bis nel titolo VI della l.r. 40/2005

  2. Dopo il capo II del titolo VI della l.r. 40/2005, e' inserito il seguente:

    'Capo II-bis - Sistema sanitario di emergenza urgenza'.

    Art. 3

    Inserimento dell'articolo 76-ter nella l.r. 40/2005

  3. Dopo l'articolo 76-bis della l.r. 40/2005, e' inserito il seguente:

    'Art. 76-ter (Sistema sanitario di emergenza urgenza). - 1. Il sistema sanitario di emergenza urgenza e' il sistema, complesso ed unitario, costituito da:

    1. un sistema di allarme sanitario;

    2. un sistema territoriale di soccorso;

    3. un sistema ospedaliero di emergenza.

  4. Il sistema di allarme sanitario e' composto dalle aziende unita' sanitarie locali attraverso le centrali operative territoriali alle quali affluiscono le richieste di intervento sanitario di emergenza tramite il numero unico nazionale. Le centrali operative svolgono le seguenti funzioni:

    1. ricezione della richiesta di intervento;

    2. valutazione del grado di complessita' dell'intervento da attivare;

    3. attivazione e coordinamento dell'intervento stesso.

  5. Il sistema territoriale di soccorso e' composto dalle aziende unita' sanitarie locali, dai comitati della Croce rossa italiana (CRI) e dalle associazioni di volontariato iscritte nell'elenco di cui all'articolo 76-quinquies. 4. Il sistema territoriale di soccorso, costituito dalle postazioni di emergenza territoriale distribuite sul territorio regionale, dai mezzi di soccorso e dal personale, sanitario e non sanitario, adibito a tale servizio, svolge le seguenti funzioni:

    1. intervento sul luogo ove si verificano eventi di gravita' rilevante per la salute di uno o piu' soggetti;

    2. ripristino e stabilizzazione delle funzioni vitali compromesse;

    3. trasporto del paziente presso il presidio ospedaliero piu' idoneo in relazione alle condizioni cliniche del soggetto stesso.

  6. Il sistema ospedaliero di emergenza e' composto dalle aziende sanitarie. Il sistema ospedaliero di emergenza svolge le seguenti funzioni:

    1. pronto soccorso, come intervento diagnostico-terapeutico di urgenza, accertamento diagnostico, clinico, strumentale e di laboratorio, stabilizzazione del paziente ed eventuale trasporto protetto;

    2. intervento diagnostico-terapeutico specialistico, medico, chirurgico, ortopedico, ostetrico e pediatrico;

    3. osservazione breve.'.

    Art. 4

    Inserimento dell'articolo 76-quater nella l.r. 40/2005

  7. Dopo l'articolo 76-ter della l.r. 40/2005, e' inserito il seguente:

    'Art.76-quater (Attivita' di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale). - 1. L'attivita' di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale e' quella riferita:

    1. ai servizi di trasporto di emergenza urgenza gestiti dalla centrale operativa territoriale;

    2. ai servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), effettuati tramite ambulanza;

    3. ai servizi di trasporto nei quali le condizioni cliniche del paziente richiedono esclusivamente l'utilizzo di un'ambulanza, la necessita' dell'assistenza 'in itinere' con personale sanitario e/o altro personale adeguatamente formato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere b) ed e), della legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attivita' di trasporto sanitario), nonche' l'esigenza di garantire la continuita' delle cure al fine di non interrompere il percorso assistenziale gia' intrapreso.

  8. Qualora l'attivita' di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale non possa essere assicurata dai soggetti di cui all'articolo 76-ter, comma 3, le aziende unita' sanitarie locali, dopo aver esperito ogni utile tentativo per garantire l'attivita' di trasporto sanitario da parte delle medesime o da parte delle associazioni di volontariato e dei comitati della CRI, possono affidare tale attivita' a soggetti terzi, a seguito di procedure di evidenza pubblica, garantendo, in ogni caso, gli attuali livelli di qualita' del servizio.'.

    Art. 5

    Inserimento dell'articolo 76-quinquies nella l.r. 40/2005

  9. Dopo l'articolo 76-quater della l.r. 40/2005, e' inserito il seguente:

    'Art. 76-quinquies (Elenco regionale). - 1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento attuativo di cui all'articolo...

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