LEGGE REGIONALE 14 luglio 2010, n. 26 - Disciplina generale sull'attivita' normativa regionale e sulla qualita' della normazione.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 50 del 30 luglio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. Ai sensi dell'art. 40 dello Statuto, la presente legge ha per oggetto la disciplina generale sull'attivita' normativa regionale e sulla qualita' della normazione.

  1. I soggetti, gli uffici e gli organi coinvolti nel procedimento normativo perseguono l'obiettivo generale del miglioramento della qualita' della normazione, nel rispetto dei principi di cui all'art.

    2 e mediante l'utilizzo degli strumenti di cui all'art. 3.

  2. Al fine di migliorare la qualita' dei testi normativi, gli uffici del Consiglio e della Giunta regionale preposti alla redazione degli atti normativi e all'assistenza tecnico giuridica e legislativa operano in costante collaborazione, anche sulla base di appositi protocolli di intesa.

  3. Le disposizioni della presente legge possono essere abrogate, derogate, sospeseo comunque modificate solo in modo espresso, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

    Art. 2

    Principi 1. La Regione Abruzzo conforma il proprio ordinamento ai principi sulla qualita' della normazione applicati in ambito europeo e condivisi con lo Stato, Regioni e Province autonome in sede di Accordo del 29 marzo 2007 in materia di semplificazione e miglioramento della qualita' della regolamentazione.

  4. L'attivita' normativa della Regione e' improntata, in particolare, ai seguenti principi:

    1. chiarezza, semplicita' ed omogeneita' dei testi normativi;

    2. rispetto delle regole di tecnica legislativa;

    3. qualita', coerenza ed efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti;

    4. programmazione normativa;

    5. semplificazione delle procedure;

    6. ampia diffusione degli atti normativi.

  5. Il Presidente del Consiglio, i Presidenti delle Commissioni consiliari ed il Presidente della Giunta, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, assicurano con il supporto tecnico delle strutture preposte all'assistenza tecnico giuridica e legislativa e delle altre competenti strutture, il rispetto dei principi di cui al comma 1.

    Art. 3

    Strumenti 1. Al fine di conseguire il miglioramento della qualita' della normazione, la Regione si avvale dei seguenti strumenti:

    1. analisi tecnico-normativa (di seguito denominata ATN);

      b)analisi di impatto della regolamentazione (di seguito denominata AIR);

    2. analisi di fattibilita';

    3. consultazione;

    4. verifica di impatto della regolamentazione (di seguito denominata VIR);

    5. clausole valutative;

    6. semplificazione, manutenzione e riordino costanti del sistema normativo;

    7. drafting normativo.

      Art. 4

      ATN 1. L'ATN verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, accerta la sua conformita' alle fonti sovraordinate ed il rispetto degli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali; l'ATN verifica, sotto l'aspetto formale, la corretta formulazione delle proposte normative, sulla base del Manuale contenente regole e suggerimenti per la redazione degli atti normativi in uso.

  6. L'ATN e' effettuata dalle strutture del Consiglio e della Giunta preposte all'assistenza tecnico giuridica e legislativa mediante la redazione di una relazione tecnico-normativa che accompagna la proposta normativa.

  7. Il Regolamento interno del Consiglio regionale individua il contenuto della scheda ATN predisposta dalla competente struttura consiliare, nonche' le modalita' ed i tempi di trasmissione della medesima al Presidente della Commissione competente per la materia oggetto dell'intervento normativo, al proponente ed ai Consiglieri regionali.

    Art. 5

    Controllo e valutazione degli atti normativi e delle politiche pubbliche 1. Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, il Consiglio regionale esercita, sia in via preventiva che successiva, la funzione di controllo e di valutazione sugli effetti e sui risultati degli atti normativi e delle politiche pubbliche in rapporto alle finalita' perseguite.

  8. Il controllo e la valutazione in via preventiva sono effettuati attraverso l'AIR, l'analisi di fattibilita' e la consultazione.

  9. Il controllo e la valutazione in via successiva sono effettuati attraverso la VIR e le clausole valutative.

  10. La Regione assicura l'adeguata divulgazione degli esiti del controllo e della valutazione degli atti normativi e delle politiche pubbliche.

    Art. 6

    AIR ed analisi di fattibilita' 1. L'AIR consiste nella valutazione preventiva socio economica degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attivita' dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul...

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