LEGGE REGIONALE 29 luglio 2010, n. 31 - Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 50 del 30 luglio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intende per:

  1. acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attivita' domestiche ai sensi dell'art. 74, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

    152, recante norme in materia ambientale);

  2. acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attivita' commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento ai sensi dell'art.

    74, lettera h), del decreto legislativo n. 152/2006 ;

  3. acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato ai sensi dell'art. 74, lettera

    i), del decreto legislativo n. 152/2006;

  4. agglomerato: area in cui la popolazione ovvero le attivita' economiche sono sufficientemente concentrate cosi' da rendere possibile, cioe' tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di recapito finale ai sensi dell'art. 74, lettera n), del decreto legislativo n.

    152/2006;

  5. rete fognaria: sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane ai sensi dell'art. 74, lettera dd), del decreto legislativo n. 152/2006 ;

  6. insediamento, installazione o edificio isolato: insediamento, installazione o edificio per il quale sia accertata dall'Autorita' competente per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, sulla base del parere fornito dal Gestore del Servizio Idrico Integrato o dal Comune, nei casi previsti dal comma 5, art. 148, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, nei limiti di cui all'art. 1 della legge regionale 22 novembre 2001, n. 60 (Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche), l'impossibilita' tecnica ed economica, anche rapportata ai benefici ambientali perseguibili, di raccolta e convogliamento delle acque reflue verso un sistema di pubblica fognatura.

    Art. 2

    Categorie di acque assimilabili alle domestiche 1. Sono assimilabili ad acque reflue domestiche, oltre alle acque descritte nell'art. 101, comma 7, lettere a), b), c), d), f), del decreto legislativo n. 152/2006 anche le acque di cui alla lettera e) del medesimo articolo che, prima di essere sottoposte ad ogni e qualsiasi trattamento di depurazione, rispettino contemporaneamente i requisiti della Tabella A di cui all'Allegato alla presente legge.

    1. Per quanto concerne il punto d) della Tabella A riportata nell'Allegato alla presente legge, sono valutati solo i parametri ritenuti dall'Autorita' competente necessari alla corretta caratterizzazione dello scarico in base alla tipologia di attivita' svolta.

      Art. 3

      Autorizzazioni per lo scarico in rete fognaria 1. Nel Regolamento emanato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato ed approvato dall'Autorita' Territoriale Ottimale (ATO) ai sensi dell'art. 124, comma 4 del decreto legislativo n. 152/2006 vengono definite le procedure per l'assimilazione delle acque reflue alle domestiche secondo i criteri di cui all'art. 2 ed i principi generali di cui ai commi 2, 3, 4 del presente articolo.

    2. I titolari di scarichi in pubblica fognatura di acque assimilabili ad acque reflue domestiche presentano al Gestore del Servizio Idrico Integrato istanza di assimilazione corredata di documentazione che riporti:

  7. tipologia ed attivita' dell'insediamento che produce lo scarico;

  8. certificato di analisi dello scarico o altra idonea documentazione comprovante l'assimilabilita' delle acque reflue alle domestiche;

  9. portata media dello scarico ed andamento della portata nelle ventiquattro ore.

    1. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato, verificata l'assimilabilita', ne da' comunicazione agli interessati.

    2. Lo stesso Gestore puo' dare prescrizioni sulle modalita' di scarico al fine di evitare sovraccarico all'impianto di depurazione.

      Art. 4

      Autorizzazioni allo scarico sul suolo, su strati superficiali del sottosuolo o in corpi idrici superficiali 1. Gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate sul suolo o su strati superficiali del sottosuolo o in corpi idrici superficiali sono preventivamente autorizzati dall'Ammi-nistrazione Provinciale competente per territorio.

    3. I titolari di scarichi sul suolo o su strati superficiali del sottosuolo o in corpi idrici superficiali di acque assimilabili ad acque reflue domestiche presentano alla Provincia, a corredo della domanda di autorizzazione allo scarico, idonea documentazione che riporti:

  10. la tipologia ed attivita' dell'insediamento che produce lo scarico;

  11. il certificato di analisi dello scarico o altra idonea documentazione comprovante l'assimilabilita' delle acque reflue alle domestiche;

  12. la portata media dello scarico ed andamento della portata nelle ventiquattro ore.

    1. La Provincia, verificata l'assimilabilita', rilascia l'autorizzazione allo scarico. La stessa puo' dettare prescrizioni sulle modalita' di scarico.

    2. Ai sensi dell'art. 100, comma 3, del decreto legislativo n.

      152/2006, gli scarichi delle acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche secondo i criteri di cui all'art. 2 che recapitano sul suolo o su strati superficiali del sottosuolo o in corpi idrici superficiali sono soggetti ai limiti ed indirizzi tecnici riportati negli articoli 5, 6 e 7.

      Art. 5

      Limiti e indirizzi tecnici per lo scarico sul suolo o strati superficiali del sottosuolo di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili alle domestiche.

    3. Tenuto conto dei casi previsti dall'art. 103, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, ove la Provincia competente per territorio accerti l'impossibilita' di recapito in acque superficiali o di allaccio alla rete fognaria, lo scarico deve essere disciplinato come da Tabella B dell'Allegato alla presente legge.

    4. La Regione, nell'ambito della gestione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) redatto ai sensi del decreto legislativo n.

      152/2006, puo' stabilire prescrizioni e limiti piu' restrittivi al fine di tutelare i corpi idrici e di perseguire gli obiettivi di qualita' ambientale fissati dal decreto legislativo n. 152/2006.

    5. Resta comunque vietato lo scarico al suolo delle sostanze di cui al paragrafo 2.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006.

    6. I titolari degli scarichi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di conformare lo scarico alle previsioni di cui al comma 1, richiedono l'autorizzazione, ovvero la variazione del provvedimento di autorizzazione gia' in essere, alla Provincia territorialmente competente che rilascia il provvedimento tenuto conto della ricognizione preliminare degli agglomerati superiori a duemila abitanti equivalenti (a.e.) effettuata ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2002 ( Modalita' d'informazione sullo stato di qualita' delle acque ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152) e fermo restando quanto previsto all'art. 7 comma 10.

    7. Qualora sia tecnicamente impossibile adottare le soluzioni indicate nelle colonna della Tabella B in Allegato alla presente legge relativa a 'Scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche fino a cinquanta abitanti equivalenti (a.e.)' e limitatamente ai casi previsti nella stessa colonna, l'Autorita' competente, previa verifica, puo' autorizzare lo smaltimento delle acque reflue utilizzando pozzi assorbenti anche per i nuovi scarichi.

    8. Gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche su suolo o strati superficiali del sottosuolo devono conformarsi alle previsioni della Tabella B dell'Allegato alla presente legge entro due anni dall'entrata in vigore della stessa.

      Art. 6

      Scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili alle domestiche 1. Gli scarichi in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) inferiore a duemila e di acque reflue domestiche, ed assimilabili, provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati, sono conformi all'allegata Tabella C.

    9. In caso di fognature in cui recapitano anche acque reflue industriali, lo scarico finale rispetta i limiti della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006, per i parametri della Tabella 5 dello stesso Allegato.

    10. I limiti previsti ai commi 1 e 2 si applicano qualora il Gestore del Servizio Idrico Integrato o il Comune, nei casi previsti dall'art. 148, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, abbiano adeguato il sistema regolamentare degli scarichi in rete fognaria, di cui all'art. 107 del decreto legislativo n.152/2006, prevedendo che tutti gli scarichi industriali debbano essere preventivamente autorizzati, in forma espressa, al rispetto della Tabella 3, colonna 'scarico in rete fognaria' dell'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006 e abbiano previsto, ai sensi dell'art. 128, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, un adeguato sistema di controllo di tali scarichi, con controlli sia a proprio carico che a carico del titolare dell'attivita' industriale.

      I risultati di detti controlli sono a disposizione dell'Autorita' competente.

    11. I titolari...

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