DECRETO 4 febbraio 2011 - Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalita'', approvato con decreto 18 luglio 1997, e successive modificazioni. (11A05255)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto-legge 27 giugno 2003, n. 152, convertito con legge 1° agosto 2004, n. 214, che conferisce al personale abilitato a svolgere le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita' la possibilita' di compiere attivita' di scorta e di regolazione del traffico, di cui all'art. 11, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto l'art. 16 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2004, n. 235;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1997, come modificato dal decreto ministeriale 28 maggio 1998, dal decreto ministeriale 24 aprile 2003 e dal decreto ministeriale 18 marzo 2005, che approva il disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita';

Visto l'art. 4 della legge 29 luglio 2010, n. 120, che ha modificato l'art. 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Ritenuto necessario adeguare le disposizioni del disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita', approvato con decreto ministeriale 18 luglio 1997, e successive modificazioni, alle innovazioni introdotte dall'art. 4 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

Decreta:

Al disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita', approvato con decreto ministeriale 18 luglio 1997, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

Art. 1

Modifiche all'art. 1

  1. Dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente comma:

    4-bis. Gli enti, comandi, distaccamenti e reparti militari dell'Amministrazione della difesa sono autorizzati all'effettuazione della scorta tecnica a veicoli e trasporti eccezionali nella disponibilita' o sotto il diretto controllo di soggetti di cui all'art. 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dall'autorita' militare competente, individuata da ciascuna Forza armata nel proprio ambito.

    .

    Art. 2

    Modifiche all'art. 2

  2. Dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma:

    1-bis. Per...

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