Ordinanza nº 154 da Constitutional Court (Italy), 21 Aprile 2011

RelatorePaolo Grossi
Data di Resoluzione21 Aprile 2011
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 154

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Ugo DE SIERVO Presidente

- Paolo MADDALENA Giudice

- Alfio FINOCCHIARO Giudice

- Alfonso QUARANTA ”

- Franco GALLO ”

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), promossi dal Giudice di pace di Chioggia con ordinanza del 25 marzo 2010 e dal Giudice di pace di Orvieto con ordinanza del 18 maggio 2010, iscritte ai numeri 260 e 261 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 2011 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che, con ordinanza del 25 marzo 2010 (r.o. n. 260 del 2010), il Giudice di pace di Chioggia ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica);

che il giudice rimettente – procedendo nei confronti di una persona imputata del reato di cui alla norma denunciata – si limita, in punto di rilevanza, ad enunciare che, in caso di accoglimento della questione, «l’imputato finirebbe per non avere alcuna conseguenza sotto il profilo penale»;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, egli osserva che, in base al «principio di necessaria lesività ed offensività», ricavabili dai parametri costituzionali evocati, il ricorso alla sanzione penale potrebbe considerarsi legittimo solo quando la condotta del soggetto si materializzasse in un comportamento esterno idoneo a determinare una lesione del bene tutelato o, almeno, una sua messa in pericolo;

che entrambi questi requisiti non risulterebbero individuabili...

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