N. 23 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 marzo 2011

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi, 12, giusta delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 3 marzo 2011, ricorrente;

Contro la Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Trieste, p.zza Unita' d'Italia n. 1, intimata, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 8; 3, comma 37; 4, comma 68; 10, commi 68 e 69; 12, commi 30 e 31; 14, commi 43 e 44,.della legge della Regione Friuli Venezia Giulia del 29 dicembre 2010, n. 22, pubblicata nel BUR n. 1 - S.O. n. 1 - del 5 gennaio 2011, recante 'disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2011)', per violazione degli artt. 3; 117, comma 1, comma 2, lett. e), r) ed s) e comma 3; 120, comma 1, Cost.; degli artt. 12, 39 e 43 del Trattato U.E.; del Regolamento del Consiglio C.E.E. n. 1612 del 1968; delle Direttive comunitarie 2209/147/C.E. e 92/43 C.E.E.; degli artt. 4 e 5, l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia).

Fatto Con la legge n. 22 del 29 dicembre 2010 la Regione Friuli Venezia Giulia ha dettato disposizioni per la formazione del proprio bilancio pluriennale ed annuale (legge finanziaria 2011).

In particolare:

l'art. 2, comma 1, autorizza l'amministrazione regionale a concedere, per finalita' di sostegno alle attivita' economiche e di incremento occupazionale, contributi nella forma di credito di imposta a valere sull'imposta regionale sulle attivita' produttive a favore di microimprese e piccole imprese operanti nel territorio regionale, alle condizioni previste dai commi successivi.

Il comma 8 del predetto articolo 2 stabilisce che il limite massimo di contributo, fissato dal comma 7, 'e' elevato di 5 punti percentuali per le imprese che assumono soggetti disoccupati ed inoccupati residenti in Italia da almeno dieci anni, e nella Regione Friuli Venezia Giulia da almeno cinque anni'.

L'art. 3, comma 37, integra l'art. 12 della l.r. 15 ottobre 2009, n. 17 ('Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale'), inserendo, dopo il comma 1, i seguenti commi:

'1-bis. Su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, la Giunta regionale puo' emettere un'autorizzazione in deroga alla presente legge e alla legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), per lo svolgimento di manifestazioni sportive motoristiche all'interno di tutte le aree naturali protette (SIC,

ZPS, prati stabili, biotopi, A.R.I.A.), valutando la positivita' che ne trarrebbe la Regione in termini di presenza turistica,comunicazione mediatica e valore sportivo della manifestazione. L'evento sportivo deve avere una validita' internazionale, europea o mondiale, confermata dall'Assessorato regionale alle attivita' sportive e deve essere gia' stato sostenuto finanziariamente per almeno tre anni dalla Regione.

1-ter. La Giunta autorizza, per quanto di propria competenza, gli eventi sportivi di cui al comma 1-bis unicamente su percorsi ricavati entro specifiche aree golenali e fluviali, ivi comprese tutte le aree magredili adiacenti, incluse quelle appartenenti al demanio militare alla data del 31 dicembre 2009, in deroga alle disposizioni previste dall'articolo 12 della presente legge e dall'articolo 22 della legge regionale n. 17/2006. Tali aree sono cosi' delimitate:

a) fiume Tagliamento: dal ponte di Pinzano al ponte di Madrisio;

b) fiume Cosa: dal ponte di Lestans al Tagliamento;

c) fiume Cellina: dal ponte della Ferrovia fino al Meduna;

d) fiume Meduna: dal ponte di Meduno al ponte sulla SR 13;

e) fiume Colvera: dal ponte sulla 464 fino al Meduna.

1-quater. La struttura regionale competente insieme all'ente promotore predispongono un percorso che utilizzi piste o tracce esistenti a terra. Ai fini della presente legge sono da intendersi piste anche le tracce a piede argine interne ed esterne allo stesso. Laddove non vi siano piste segnate a terra, saranno autorizzati percorsi solo su alveo attivo, affinche' sia individuabile una traccia, possibilmente con livellamenti del terreno operati da macchine operatrici in accordo con l'Ufficio provinciale dei lavori pubblici. L'Ufficio provinciale dei lavori pubblici e' incaricato a rilasciare il decreto autorizzativo di utilizzo delle aree demaniali, successivamente alla delibera della Giunta regionale e a informare tutti i Comuni entro i cui perimetri ricade il tracciato della manifestazione.

1-quinquies. Per le finalita' previste dai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, il canone dovuto dall'ente promotore e' stabilito, in 1.000 euro indipendentemente dalla quantita' di chilometri utilizzati per lo svolgimento dell'attivita'. Nel caso in cui l'attivita' ricada su due province, l'importo sara' frazionato percentualmente sulla base dei chilometri ricadenti su ciascuna provincia'.

L'articolo 4, comma 68, dispone che 'i rifiuti urbani prodotti in Regione possono circolare liberamente sul territorio regionale e possono essere trattati anche in impianti non appartenenti all'ambito territoriale ottimale di produzione'.

L'art. 10, rubricato 'Finalita' 9 - sussidiarieta' e devoluzione', prevede ai commi 68 e 69 disposizioni in materia di sportello unico per le attivita' produttive. In particolare, il comma 68 modifica alcuni termini contenuti nell'art. 6 della l.r. n.

3/2001, il quale a sua volta dispone che al fine dell'attivazione e dello svolgimento coordinato delle funzioni degli sportelli unici, la Regione promuove accordi con gli uffici periferici dello Stato, con le Province, con i Comuni e con altri soggetti pubblici per l'individuazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico entro il 30 giugno 2011. Inoltre, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sono individuati i procedimenti amministrativi regionali che a partire dal termine indicato nel decreto medesimo sono inseriti nel procedimento di competenza dello sportello unico entro il 30 giugno 2011.

Il comma 69 dell'art.10, invece, modifica l'art. 53 della l.r. n.

13/2009, prevedendo che gli sportelli unici sono istituiti in forma singola o associata entro il 30 giugno 2011 e, nel caso in cui, al momento della scadenza del termine del 30 giugno 2011, il Comune non abbia istituito lo sportello unico, l'esercizio delle relative funzioni e' delegato, decorsi trenta giorni dal predetto termine, alla Camera di Commercio territorialmente competente.

L'articolo 12, comma 30, dispone che, ai fini del conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui all'art. 9, commi 5, 6, 7, 8 e 28, del d.l. n. 78/2010, alle Amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e agli enti del Servizio sanitario regionale, continuano ad applicarsi le norme contenute nell'art.13, commi da 14 a 23, della L.r. n. 24/2009.

Il comma 31 del predetto art. 12 stabilisce poi che i limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, non si applicano all'Agenzia Regionale del Lavoro di cui all'art. 9 della l.r. 9 agosto 2005, n.

18.

L'art. 14, comma 43, dell'impugnata legge regionale modifica l'art. 13 della l.r. n. 24 del 2009, nei seguenti termini:

a) alla lettera b) del comma 16, prima del numero l e' introdotto il seguente: 01 '. per i comuni con popolazione fino ai 5.000 abitanti;';

b) alla lettera b) del comma 16, dopo il numero 3 e' inserito il seguente: '3-bis. nel caso di...

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