N. 67 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 dicembre 2010

LA CORTE DI APPELLO Visti gli atti del procedimento n. 834/10 R.Cam. Cons.;

Premesso che L.A.:

  1. con sentenza Gup. Trib. Bari 7 novembre 2008 fu condannato alla pena di anni otto di reclusione per il delitto di partecipazione ad associazione armata finalizzata al traffico di stupefacenti, ed assolto dall'accusa di partecipazione ad associazione mafiosa e detenzione illegale di armi, aggravata ex art. 7 legge n. 203/91;

  2. dopo essere stato in custodia cautelare in carcere dal 30 novembre 2006, ottenne il 16 marzo 2009 gli arresti domiciliari dal Gup presso il Tribunale di Bari;

  3. fu destinatario di istanza depositata il 4 dicembre 2009 dal P.G. presso questa Corte, volta al ripristino della custodia in carcere alla luce del nuovo testo dell'art. 275 comma 3 c.p.p., introdotto con legge n. 38/09;

  4. a seguito del rigetto dell'istanza di cui al punto c) da parte di da questa Corte, che con ordinanza 22.12.09-14.1.09 ritenne la nuova norma non applicabile alle situazioni cautelari pregresse, fu destinatario di appello ex art. 310 c.p.p. del P.G., che il Tribunale del Riesame di Bari accolse con ordinanza 15-22 marzo 2010, divenuta esecutiva a seguito del rigetto, nello scorso ottobre, del ricorso per cassazione proposto dall'imputato;

  5. con sentenza di questa Corte in data 18 novembre 2010, e' stato condannato anche per i delitti di associazione mafiosa e detenzione illegale aggravata di armi, ad una pena che, in continuazione con la condanna per l'art. 74 d.P.R. n. 309/90 - ma previa l'esclusione, per tale reato, delle aggravanti contestate - e' stata determinata in quella complessiva di anni nove mesi tre di reclusione, oltre alla misura di' sicurezza di due anni di liberta' vigilata;

  6. con istanza depositata il 24 novembre 2010, sulla quale il 26 novembre 2010 il P.G. ha espresso parere contrario, ha chiesto la revoca o l'attenuazione della custodia cautelare in carcere, previa eventuale proposizione di questione di legittimita' costituzionale;

    O s s e r v a 1. Non puo' allo stato affermarsi il venir meno di ogni esigenza cautelare, e in particolare della pericolosita' sociale ex art. 274 lett. c) c.p.p., alla luce dei precedenti penali non lievi benche' non recenti (rapina, ricettazione, associazione per delinquere, falsa testimonianza, favoreggiamento, falso), della gravita' dei reati per cui e' condanna di secondo grado, nonche' della ritenuta applicabilita', a pena espiata, di una misura di sicurezza personale, la quale presuppone un positivo...

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