N. 136 SENTENZA 6 - 15 aprile 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 14 marzo 2005, n. 41 (Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 del Consiglio dell'Unione europea, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalita'), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio nel procedimento vertente tra Carmen Manfredda, il Ministero della giustizia ed altri con ordinanza depositata il 21 giugno 2010, iscritta al n. 268 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2010.

Visti gli atti di costituzione di Carmen Manfredda, del Consiglio superiore della magistratura e di Francesco Lo Voi, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 2011 il Giudice relatore Franco Gallo.

Uditi gli avvocati Angelo Clarizia per Carmen Manfredda, Massimo Luciani per il Consiglio superiore della magistratura, Salvatore Pensabene Lionti per Francesco Lo Voi e l'avvocato dello Stato Enrico Arena per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Nel corso di un giudizio riguardante l'impugnazione del provvedimento del Ministro della giustizia con il quale e' stato designato il membro nazionale presso l'Eurojust, della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e del decreto del suddetto Ministro con i quali e' stato, rispettivamente, deliberato e decretato il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura del magistrato designato quale membro nazionale presso l'Eurojust, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza depositata il 21 giugno 2010, ha sollevato, in riferimento agli articoli 105 e 110 della Costituzione, questione di legittimita' dei commi 1 e 2 dell'art. 2 della legge 14 marzo 2005, n. 41 (Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 del Consiglio dell'Unione europea, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalita'), per i quali: 'Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e' nominato con decreto del Ministro della giustizia tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con almeno venti anni di anzianita' di servizio. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie e' collocato fuori del ruolo organico della magistratura' (comma 1); 'Ai fini della nomina, il Ministro della giustizia, acquisite le valutazioni del Consiglio superiore della magistratura in ordine ad una rosa di candidati nell'ambito della quale provvedera' ad effettuare la nomina stessa, richiede al medesimo Consiglio il collocamento del magistrato designato fuori del ruolo organico della magistratura o, nel caso di magistrato gia' in posizione di fuori ruolo, comunica al Consiglio superiore della magistratura la propria designazione' (comma 2).

1.1. - Il giudice rimettente premette, in punto di fatto, che: a) l'impugnazione e' stata proposta da un magistrato che, a seguito dell'interpello del Ministro della giustizia, aveva presentato la propria candidatura a membro nazionale presso l'Eurojust; b) la ricorrente ha dedotto due motivi di ricorso: 1) carenza di motivazione e manifesta illogicita' della nomina del magistrato designato; 2) illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 41 del 2005, per contrasto con gli articoli 101, 104, 107 e 110 Cost.; c) a sostegno dell'illegittimita' costituzionale, la ricorrente argomenta che l'Eurojust - le cui funzioni di coordinamento delle indagini e delle azioni penali tra le autorita' nazionali competenti degli Stati membri dell'Unione europea sarebbero analoghe a quelle attribuite, a livello nazionale, alla Direzionale nazionale antimafia - svolge una attivita' di natura giudiziaria e non amministrativa e che i poteri del membro nazionale hanno anch'essi natura giudiziaria, di talche' l'attribuzione al Ministro della giustizia, da un canto, dei poteri di nomina, di revoca e di proroga del mandato del membro nazionale e, d'altro canto, del potere di indirizzargli direttive (comma 3 dell'art. 2 della legge n. 41 del 2005), si pongono in contrasto con i principi posti dalla Costituzione a garanzia dell'indipendenza della magistratura e della separazione dei poteri; d) il resistente Ministero della giustizia ha dedotto l'irrilevanza della questione di legittimita' costituzionale del comma 3 dell'art. 2 della legge n. 41 del 2005, giacche' tale comma non riguarda la nomina del membro nazionale, e, nel merito, l'infondatezza della questione di legittimita' prospettata dalla ricorrente, poiche' l'Eurojust, agendo - diversamente dalla Direzione nazionale antimafia - a livello sovranazionale, affiancherebbe alle funzioni giudiziarie, 'che pure possono essere in parte riconosciute [...], le funzioni amministrative che involgono i rapporti tra gli Stati membri, di elevato significato politico'; e) il resistente Consiglio superiore della magistratura ha chiesto che sia sollevata questione di legittimita' costituzionale dei commi 1 e 2 dell'art. 2 della legge n. 41 del 2005 in quanto lesivi 'dell'autonomia costituzionale conferita al Consiglio' e in contrasto con gli articoli 3, 104, 105, 107, 110 e 112 Cost.; f) il magistrato controinteressato nel giudizio principale ha dedotto l'irrilevanza della questione relativa al comma 3 dell'art. 2 e la manifesta infondatezza di quella relativa al comma 2 dello stesso articolo, sul rilievo che l''Eurojust esercita una funzione amministrativa diretta semplicemente a ''stimolare e migliorare'' il coordinamento delle indagini tra le competenti autorita' degli Stati membri, 'prestando assistenza' in varie attivita''.

1.2. - Il medesimo giudice rimettente premette poi, in punto di diritto, che: a) i commi 1 e 2 dell'art. 2 della legge n. 41 del 2005, 'attribuiscono al Ministro della Giustizia il sostanziale potere di scelta del membro nazionale presso l'Eurojust', atteso che, se e' vero che il Ministro della giustizia sceglie il membro nazionale nell'ambito di una rosa di candidati sulla quale ha acquisito le valutazioni del Consiglio superiore della magistratura, tale scelta rappresenta comunque un 'potere tipicamente discrezionale'; b) dalla disciplina dettata dall'Unione europea - in particolare, dagli articoli 6, 7, 9, par. 3, 9-bis e 9-ter, della decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 (Decisione del Consiglio che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalita'), nel testo modificato dalla decisione 2009/426/GAI del 16 dicembre 2008 (Decisione del Consiglio relativa al rafforzamento dell'Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalita') e dall'art. 85 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - risulta 'come sia fortemente presente la connotazione giudiziaria' dell'attivita' del membro nazionale e come egli 'sia chiamato a svolgere attivita' sostanzialmente proprie del magistrato, sia pure nell'ambito di un'organizzazione di cooperazione internazionale'.

1.3. - Poste tali premesse, il giudice a quo afferma che dalle disposizioni costituzionali 'che vengono maggiormente in rilievo nella fattispecie', cioe' dagli articoli 104, primo comma, 105, 107 e 110 Cost., si ricava 'che, in ragione del principio di separazione tra i poteri dello Stato, i provvedimenti afferenti allo status dei magistrati [...] spettano necessariamente all'organo di autogoverno [della magistratura], mentre i provvedimenti afferenti all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia spettano necessariamente all'organo politico, vale a dire al Ministero della giustizia'. Poiche' il membro nazionale presso l'Eurojust svolge 'attivita' sostanzialmente proprie del magistrato', sia pure nell'ambito di un organismo sovranazionale, il provvedimento di nomina dello stesso 'sembra incidere sullo status del magistrato'.

Pertanto, 'il bilanciamento dei valori costituzionali affermati dagli articoli 105 e 110 della Costituzione dovrebbe portare ad escludere ogni intervento determinante del potere esecutivo sulla deliberazione [di nomina], con conseguente attribuzione del potere di scelta [del membro nazionale] all'organo di autogoverno nel rispetto delle competenze differenziate e nell'ambito di un rapporto di collaborazione tra i due poteri dello Stato, come evidenziato dalla [...] sentenza della Corte costituzionale 30 dicembre 2003, n. 380'.

Il giudice rimettente afferma, quindi, la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dei commi 1 e 2 dell'art. 2 della legge n. 41 del 2005, 'almeno in relazione agli articoli 105 e 110 Cost.', articoli ai quali fa esclusivo riferimento nella parte dispositiva dell'ordinanza.

1.4. - Quanto alla rilevanza, il Tribunale rimettente specifica che, dei due motivi di ricorso avanzati dalla ricorrente - manifesta illogicita' e carenza di motivazione della nomina del controinteressato, da un...

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