N. 140 ORDINANZA 6 - 15 aprile 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI , Sabino CASSESE ,

Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI.

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 2 [recte: 6, comma 3], del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), promosso con ordinanza del 24 maggio 2010 dalla Commissione tributaria provinciale di Milano nei cinque giudizi riuniti vertenti tra Diana Mortara, Stefania e Daniele Zevi, quali eredi di Giorgio Zevi, e l'Agenzia delle entrate, ufficio di Milano 3, iscritta al n. 381 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, 1ª serie speciale, dell'anno 2010.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 2011 il Giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, con ordinanza del 24 maggio 2010, la Commissione tributaria provinciale di Milano - nel corso di cinque giudizi riuniti promossi dagli eredi di un contribuente e riguardanti l'impugnazione di altrettanti avvisi di accertamento con i quali il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate aveva rettificato, ai fini dell'IRPEF, le dichiarazioni dei redditi rese dal dante causa per gli anni d'imposta dal 2001 al 2005 - ha sollevato, in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 12, comma 2 [recte:

6, comma 3], del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), il quale stabilisce che la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione 'anche da parte di un solo obbligato comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione' dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale 'e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni.

L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta la rinuncia all'istanza';

che la suddetta disposizione e' denunciata 'nella parte in cui non prevede che la formalizzazione del mancato raggiungimento dell'accordo comporti la rinuncia all'istanza di accertamento con adesione';

che il giudice rimettente premette, in punto di fatto, che:

  1. i suddetti avvisi di accertamento erano stati notificati (impersonalmente e collettivamente) agli eredi del dichiarante il 1° dicembre 2008; b) gli eredi avevano presentato istanza di accertamento per adesione in data 28 gennaio 2009, cioe' due giorni prima della scadenza del termine di impugnazione; c) con processo verbale del 7 aprile 2009 le parti avevano concordato di 'concludere con esito negativo il [...] procedimento di accertamento con adesione'; d) i cinque avvisi di accertamento erano stati giudizialmente impugnati, successivamente, in data 28 aprile 2009 e, dunque, entro sessanta giorni dalla loro notificazione, una volta detratto il periodo di 90 giorni di sospensione dei termini (con scadenza, nella specie, il 30 aprile 2009), previsto dalla disposizione denunciata.; e) i cinque giudizi di impugnazione degli avvisi erano stati riuniti;

che il medesimo rimettente premette, in punto di diritto, che il denunciato comma 2 dell'art. 12 del d.lgs. n. 218 del 1997 deve essere necessariamente interpretato, dato il suo tenore letterale, nel senso che la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione sospende i termini per l'impugnazione degli atti impositivi anche quando: 1) 'non sussiste piu' alcuna razionale giustificazione'; 2) 'il contribuente, dopo aver ricevuto l'invito a comparire dall'Ufficio, non si presenta senza peraltro...

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