N. 141 ORDINANZA 6 - 15 aprile 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 53, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n.

413), periodo introdotto dal comma 7 dell'art. 3-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, promossi dalla Commissione tributaria regionale dell'Umbria con ordinanze del 2 aprile e del 13 luglio 2009 e dalla Commissione tributaria regionale della Toscana Sezione distaccata di Livorno - con ordinanza del 6 ottobre 2009, rispettivamente iscritte ai nn. 311, 312 e 350 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 42 e 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2010.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 2011 il giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 2 aprile 2009 (r.o. n.

311 del 2010), la Commissione tributaria regionale dell'Umbria ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dall'articolo 3-bis, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, limitatamente all'inciso 'a pena d'inammissibilita'';

che, come la rimettente riferisce, una societa' cooperativa a responsabilita' limitata, con ricorso depositato il 5 marzo 2008, ha adito la Commissione tributaria provinciale di Terni, al fine di vedersi riconosciuto un credito d'imposta dichiarato nel modello unico 2005 per l'anno 2004, portato in compensazione;

che l'Agenzia delle entrate, ufficio di Terni, si e' costituita per resistere al ricorso, respinto dalla Commissione adita con sentenza del 19 giugno 2008;

che la societa' ha proposto appello avverso la detta sentenza, provvedendo direttamente alla notificazione del ricorso alla Agenzia delle entrate, la quale si e' costituita chiedendo la conferma della sentenza impugnata;

che, in udienza, la Commissione ha invitato il difensore della ricorrente a produrre la prova dell'avvenuto deposito di copia dell'appello presso la segreteria della Commissione provinciale di Terni, ma il detto difensore non e' stato in grado di ottemperare;

che, ai sensi della norma censurata, 'Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilita', depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata';

che il dettato della norma ('a pena d'inammissibilita'') impone di dichiarare l'appello inammissibile, anche d'ufficio, se al momento della decisione non risulta provato il deposito di copia dell'atto di gravame presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, qualora la parte abbia provveduto direttamente alla notificazione del ricorso, non anche quando vi abbia provveduto a mezzo di ufficiale giudiziario;

che la tesi secondo cui, ad onta del tenore letterale della norma, si tratterebbe di mera improcedibilita', non puo' essere condivisa, sia per il chiaro dato letterale, sia in quanto nella grande maggioranza dei casi non varrebbe a risolvere il problema, perche' in genere l'omissione dell'adempimento e' rilevata soltanto al momento della decisione, quando ormai sono scaduti i termini per produrre documenti;

che, pertanto, nel caso in esame, mancando la prova del deposito dell'atto di appello presso la Commissione tributaria provinciale ed avendo la contribuente provveduto alla notifica diretta del gravame, questo andrebbe dichiarato inammissibile;

che, tuttavia, ad avviso della Commissione regionale, la norma censurata, nella parte in cui prevede l'inammissibilita' dell'appello, sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.;

che, infatti, quanto all'art. 3 Cost., la censurata disposizione sarebbe irragionevole, perche' una sanzione grave e definitiva come l'inammissibilita' dell'impugnazione potrebbe trovare ragione nella tutela d'interessi pubblici di particolare rilevanza, e soprattutto nell'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, non anche nello scopo di mera agevolazione dell'attivita' degli uffici giudiziari;

che, nel processo civile, spetta all'ufficiale giudiziario e non alla parte dare avviso del gravame alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (art. 123 disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile), ma dall'eventuale omissione di tale adempimento non deriva l'inammissibilita' dell'impugnazione;

che, anche nell'ambito del processo tributario, il deposito di...

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