N. 22 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 marzo 2011

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale della legge della Regione Puglia n. 1 del 4 gennaio 2011, recante 'Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttivita' del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia', pubblicata sul B.U.R. n. 3 del 7 gennaio 2011, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 3 marzo 2011, con riguardo all'art. 9 comma 1, all'art. 10 comma 1 e all'art. 11 comma 1, all'art. 11, commi 2, 3, 4, e 5, all'art. 13.

La legge della Regione Puglia n. 1 del 4 gennaio 2011, recante 'Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttivita' del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia', pubblicata sul B.U.R. n. 3 del 7 gennaio 2011, e' illegittima con riguardo all'art. 9 comma 1, all'art. 10 comma 1 e 11 comma 1, all'art. 11, commi 2, 3, 4, e 5, all'art. 13 perche' prevede disposizioni in contrasto con l'art. 117, comma 2 e 3 della Costituzione.

E' avviso dunque del Governo che, con la legge denunciata in epigrafe, la Regione Puglia - che si propone di realizzare l'adeguamento dell'ordinamento regionale prescritto dagli articoli 16 e 31 del d.lgs n. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonche' di prevedere misure per ottenere risparmi di spesa e riduzione dei costi della politica e della pubblica amministrazione - abbia ecceduto dalla propria sfera di attribuzioni, emanando disposizioni che si pongono in contrasto con la normativa costituzionale posta dall'art. 117, comma 2 lett. l) e comma 3, come si confida di dimostrare di seguito con l'illustrazione dei seguenti Motivi

1) L'art. 9, primo comma della legge della Regione Puglia n. 1 del 4 gennaio 2011 viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione.

La disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo 9 stabilisce che il limite del 20% della spesa sostenuta dalla Regione per incarichi dl studio e consulenza, non trova applicazione per gli incarichi che gravano su risorse del bilancio vincolato, nonche' per gli incarichi istituzionali di consigliere del...

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