N. 137 ORDINANZA 6 - 15 aprile 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e dell'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private) promosso dal Giudice di pace di Cagliari nel procedimento vertente tra Fanni Italo e la Milano Assicurazioni s.p.a. con ordinanza del 6 febbraio 2008, iscritta al n. 339 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2010.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2011 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che nel corso di giudizio promosso da Fanni Italo contro Milano Assicurazioni s.p.a., il Giudice di pace di Cagliari, con ordinanza depositata il 6 febbraio 2008, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli articoli 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e dell'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private) per violazione degli articoli 3, 24 e 76 della Costituzione;

che il rimettente assume la violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. in quanto l'art. 9 del d.P.R.

n. 254 del 2006 avrebbe introdotto un irragionevole favor per le societa' di assicurazioni a svantaggio del consumatore, parte contrattualmente piu' debole, il quale, al fine di evitare le spese per l'assistenza legale, non risarcibili, dovrebbe sottostare alle condizioni ed alla offerta della propria compagnia assicurativa senza alcuna preventiva tutela;

che, inoltre, il giudice a quo sospetta il...

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