N. 130 ORDINANZA 4 - 13 aprile 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 138 e 139, secondo comma, del codice di procedura civile, promosso dal Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento vertente tra la D'Ed Mer s.a.s.

di D. E. & C. e C. I. con ordinanza dell'8 luglio 2009 iscritta al n.

348 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46,_1ª serie speciale, dell'anno 2010.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2011 il giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto che il Tribunale di Nocera Inferiore ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 138 e 139, secondo comma, del codice di procedura civile, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.;

che, in particolare, l'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ.

sarebbe illegittimo nella parte in cui 'non dispone di presidi analoghi a quelli previsti per la notificazione a mezzo posta';

che il giudice a quo premette di essere stato investito di un giudizio, avente a oggetto una domanda di retratto successorio e divisione, nell'ambito del quale un'offerta di prelazione dei coeredi alienanti ex art. 732 cod. proc. civ. risultava notificata dall'ufficiale giudiziario a C.I., con consegna alla figlia E.A.;

che la destinataria C.I. ha mancato di esercitare la prelazione e, tuttavia, nel giudizio a quo ha opposto il suo diritto al riscatto;

che, secondo il giudice rimettente, pur essendovi 'ragionevoli dubbi sulla lucidita' dell'operato dell'ufficiale giudiziario notificante', sulla parte danneggiata graverebbe un onere probatorio di 'estrema difficolta'', dovuta alla circostanza che 'la prova dell'identita' del ricevente e delle formalita' adoperate e' affidata esclusivamente all'attestazione dell'ufficiale' stesso, a differenza della notificazione a mezzo posta, in cui 'sia sulla ricevuta di ritorno sia sui registri del notificatore e' apposta la sottoscrizione del ricevente';

che, pertanto, l'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., 'nella parte in cui non dispone di presidi analoghi a quelli previsti per la notificazione a mezzo posta', e...

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