N. 131 ORDINANZA 4 - 13 aprile 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), promossi dal Giudice di pace di Gallina con ordinanza del 14 maggio 2010 e dal Giudice di pace di Albano Laziale con ordinanze del 26 maggio e del 7 luglio 2010 rispettivamente iscritte ai nn. 257, 281 e 301 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 38, 40 e 41, 1ª serie speciale, dell'anno 2010.

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2011 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che, con ordinanza del 14 maggio 2010, il Giudice di pace di Gallina ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica);

che il giudice a quo premette, in fatto, di dover giudicare un cittadino straniero extracomunitario accusato del nuovo reato di ingresso o soggiorno illegale nel territorio dello Stato di cui all'art.10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998;

che il rimettente, in punto di non manifesta infondatezza, ritiene che la norma censurata violi il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. perche' la scelta di far discendere una sanzione di tipo penale dalla condotta di chi si introduce o si intrattiene clandestinamente nel territorio nazionale mancherebbe di un fondamento giustificativo;

che, inoltre, l'irragionevolezza discenderebbe anche dal trattamento sanzionatorio, giacche' il legislatore avrebbe previsto una pena priva di effettivita', di funzione deterrente e di efficacia rieducativa, in quanto chi e' spinto ad emigrare da...

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