Ordinanza nº 149 da Constitutional Court (Italy), 20 Aprile 2011

RelatoreGiuseppe Frigo
Data di Resoluzione20 Aprile 2011
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 149

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo MADDALENA Presidente

- Alfio FINOCCHIARO Giudice

- Alfonso QUARANTA ”

- Franco GALLO ”

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), promossi dal Giudice di pace di Vigevano con ordinanza del 26 aprile 2010, dal Giudice di pace di Orvieto con ordinanza dell’8 giugno 2010 e dal Giudice di pace di Sondrio con ordinanza del 19 ottobre 2009, rispettivamente iscritte ai nn. 307, 310 e 398 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 2010 e n. 1, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2011 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto che, con ordinanza del 26 aprile 2010 (r.o. n. 307 del 2010), il Giudice di pace di Vigevano ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro, «salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del [citato] testo unico nonché di quelle di cui all’articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68» (Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio);

che il giudice a quo riferisce di essere investito del processo penale nei confronti di un cittadino extracomunitario nato in Tunisia, imputato del reato previsto dall’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, per essersi trattenuto nel territorio dello Stato «in violazione delle disposizioni di legge inerenti l’ingresso e il soggiorno degli stranieri»;

che, secondo il rimettente, la nuova norma incriminatrice si porrebbe in contrasto con l’art. 2 Cost., che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo e richiede l’adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale;

che essa violerebbe, inoltre, l’art. 3 Cost., per la irragionevolezza della scelta legislativa di «criminalizzare» l’ingresso e la permanenza illegali nel territorio dello Stato;

che l’obiettivo perseguito con l’introduzione della nuova fattispecie di reato è, infatti, quello di allontanare lo straniero “irregolare” dal territorio dello Stato, come si desumerebbe chiaramente dal fatto che il giudice di pace può applicare la misura dell’espulsione come sanzione sostitutiva (art. 16 del d.lgs. n. 286 del 1998) e che l’esecuzione dell’espulsione in via amministrativa costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale; prospettiva nella quale, peraltro, la nuova incriminazione si rivelerebbe del tutto...

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