Sentenza nº 2255 da Council of State (Italy), 12 Aprile 2011

Data di Resoluzione12 Aprile 2011
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Luigi Maruotti, Presidente

Roberto Garofoli, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore

per la riforma della sentenza del T.A.R. CAMPANIA, Sezione di Salerno, Sez.prima, n. 3268/2009;

sul ricorso numero di registro generale 9034 del 2009, proposto dal signor Pasquale Gallo, rappresentato e difeso dall'avv. Nadia Boni, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Cirillo in Roma, via Francesco Satolli N. 6;

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge presso la sede di Roma, via dei Portoghesi, 12;

Capitaneria di Porto di Salerno, Unione Esercenti Pesca del Golfo di Pozzuoli Soc. Coop, Rosario - Piccola Cooperativ A Rl, Flegrea - Società Cooperativa A Rl;

Consorzio di Gestione della Pesca dei Molluschi Bivalvi, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Fortunato, Guido Lenza e Ida Tascone, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via XX Settembre, 98/E;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e del Consorzio di Gestione della Pesca dei Molluschi Bivalvi;

Viste le memorie difensive delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2011 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti l'avv. Boni e l'avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Torna all'esame del Collegio l'atto di appello n. 9034/09, rivolto avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sez. I di Salerno, n. 3268 del 16.6.2009, notificata il 21.7.2009, con la quale veniva respinto il ricorso proposto dal signor Pasquale Gallo avverso il provvedimento n. 1578 del 29.5.2007 del Ministero delle politiche agricole, Alimentari e Forestali, (che ha escluso ? per la sua unità navale ?Tania III? ? la possibilità di pescare con draga idraulica nel compartimento marittimo di Salerno, non essendo stato consentito il trasferimento in tale località della licenza, rilasciata per operare in un diverso compartimento).

Nella citata sentenza veniva richiamata, innanzitutto, la formulazione letterale del punto 2.1 del D.M. del 21.7.1998, riguardante il ?piano vongole?, nella parte in cui ? dopo la specificazione dei compartimenti, in cui avrebbe dovuto operare una riduzione del numero di autorizzazioni assentibili per la modalità di pesca in questione ? si escludeva qualsiasi ulteriore aumento delle autorizzazioni stesse fino al 31 dicembre 2008 (termine poi prorogato di un anno, ex art. 22 D.L. 30.12.2008, n. 207, convertito in legge 27.2.2009, n. 14).

Detta preclusione sarebbe stata operante, secondo la difesa del signor Gallo, solo per i compartimenti espressamente richiamati e non ? come sostenuto dall'Amministrazione ? in via generale per tutti i compartimenti.

Quest'ultima tesi era viceversa condivisa dal Collegio giudicante in primo grado, alla luce dei principi ispiratori della normativa in esame, attuativa della legge 21 maggio 1998, n. 164, mirante ad equilibrare lo sfruttamento delle risorse naturali con la concreta disponibilità e con la conservazione delle medesime.

In tale ottica, del resto, l'art. 3 del successivo D.M. 11 febbraio 2003 (sul nuovo ordinamento per i consorzi di gestione e la tutela dei molluschi bivalvi) lasciava fermo ??il totale numerico della flotta italiana autorizzata alla pesca con draga idraulica, già fissato, ai sensi della legge n. 164/1998, con D.M. 21.7.1998?.?; correttamente, pertanto, il blocco di nuove autorizzazioni sarebbe stato esteso anche al compartimento di Salerno, non oggetto di rideterminazione per inesistenza di precedenti autorizzazioni.

Non avrebbe costituto idoneo termine di raffronto, inoltre, il rilascio di analoghe autorizzazioni agli aderenti al Consorzio Co.ge.mo di Napoli, in quanto ? in attuazione dell'ordinamento istituito con il D.M. 12 gennaio 1995, n. 44 e con il D.M. 30 novembre 2006 (non resi oggetto di impugnativa) ? era stato reso possibile ad imbarcazioni iscritte in altri compartimenti, previo accertamento di determinate situazioni e requisiti, di utilizzare la draga idraulica nel compartimento di Salerno.

Nell'atto di appello in esame, notificato il 22.10.2009 e depositato il 12.11.2009, sono stati prospettati i seguenti motivi di gravame, con reiterata richiesta di risarcimento del danno:

1) violazione o falsa applicazione dell'art. 2, comma 4, della legge n. 164/1998, dell'art. 9, comma 1, del D.M. del 22.12.2000 e del D.M. del 21.7.1998; illogicità manifesta, contraddittorietà e carenza di motivazione, avendo la legge n. 164/1998 demandato al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali la messa a punto di un piano definitivo per la razionalizzazione della pesca, determinando i compartimenti...

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