Sentenza nº 2402 da Council of State (Italy), 19 Aprile 2011

Data di Resoluzione19 Aprile 2011
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore

Lanfranco Balucani, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere

per la riforma

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 06514/2010, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE A PROCEDURA RISTRETTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA

sul ricorso numero di registro generale 8849 del 2010, proposto da:

Coopservice Soc.Coop. in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento di imprese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Ermes Coffrini, Massimo Colarizi e Franco Gaetano Scoca, con domicilio eletto presso l'avv.Massimo Colarizi in Roma, via Panama, 12;

Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano - Polo Universitario in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Marco Saverio Montanari e Donato Vigezzi, con domicilio eletto presso Marco Saverio Montanari in Roma, viale Liegi, 16;

Cooperativa di Lavoro Team Service Scarl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Sanino, con domicilio eletto presso Studio Sanino in Roma, viale Parioli n.180;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano - Polo Universitario e di Cooperativa di Lavoro Team Service Scarl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2011 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Salvatore, su delega dell'avv. Sanino, Colarizi, Montanari e dello Stato De Felice;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. L'Azienda ospedaliera San Paolo di Milano stabiliva di non ammettere l'odierna ricorrente in revocazione alla procedura ristretta per l'affidamento del servizio di pulizia, sanificazione e raccolta, trasporto di rifiuti del presidio ospedaliero e delle strutture territoriali indetta nel 2007.

    Negli atti che statuivano l'esclusione della gara veniva ravvisata la carenza dei requisiti di ordine generale di ammissione ex art. 38, co. 1 lettera 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

    Le determinazioni così assunte e gli esiti della procedura venivano impugnati dalla Cooperativa Coopservice avanti il Tribunale...

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