LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 12 - Patto di stabilita' territoriale della Regione Emilia-Romagna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.

21 del 23 dicembre 2010) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' ed obiettivi generali 1. La presente legge ha la finalita' di introdurre un sistema di regolazione e di coordinamento della finanza pubblica del territorio della regione che, in armonia con i principi e con le norme in materia di federalismo fiscale e con il coinvolgimento del sistema delle Autonomie locali, consenta di accrescere il livello di efficienza e di flessibilita' dell'utilizzo delle risorse finanziarie e di valorizzare le opportunita' di investimenti strategici per il sostegno all'economia locale, per la tutela ambientale, per lo sviluppo della qualita' delle condizioni sociali e culturali in Emilia-Romagna.

  1. La presente legge ha inoltre la finalita' di ridefinire il sistema di relazioni finanziarie che intercorrono tra Regione,

    Province e Comuni che, nel rispetto dei principi e delle norme dell'ordinamento statale in materia di federalismo fiscale, individui la Regione quale Ente di garanzia nei confronti della Stato e del territorio in ordine al rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica regionale e locale.

  2. La presente legge ha altresi' la finalita' di riportare nell'ambito delle scelte politiche e programmatiche gli indirizzi espressi da ciascun Ente del territorio relativamente all'attivita' di controllo e di monitoraggio esercitata per il rispetto delle norme e dei vincoli di finanza pubblica.

    Art. 2

    Oggetto 1. Per il conseguimento delle finalita' di cui all'art. 1, la presente legge disciplina il patto di stabilita' territoriale della Regione Emilia-Romagna garantendo il rispetto di un unico obiettivo programmatico regionale, introducendo modalita' di compensazione sia di tipo orizzontale che di tipo verticale tra gli obiettivi programmatici degli Enti afferenti i diversi comparti, sulla base dei criteri generali stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, nel rispetto delle regole e dei vincoli posti dal legislatore nazionale.

  3. La presente legge, inoltre, definisce gli obiettivi dei saldi ai fini del patto di stabilita' territoriale in termini di competenza pura per le entrate e le spese finali e, limitatamente alla fase transitoria, saldi obiettivo di competenza mista sulla base di criteri coerenti a ricondurre a livelli fisiologici l'ammontare dei residui passivi per spese di investimento.

  4. Per il conseguimento delle finalita' di cui all'art. 1, la presente legge detta altresi' una specifica disciplina per il coordinamento del livello d'indebitamento del territorio diretta a tutti gli Enti locali della regione, compresi i Comuni con popolazione non superiore ai cinquemila abitanti.

    Art. 3

    Funzioni della Regione 1. La Regione si pone quale Ente di coordinamento e di garanzia, nei rapporti con lo Stato, ai fini dell'applicazione, anche per gli Enti locali del proprio territorio, delle regole inerenti il patto di stabilita' territoriale e per il rispetto dell'obiettivo unico territoriale, complessivamente determinato, in applicazione della normativa nazionale per gli Enti della regione.

  5. L'obiettivo unico territoriale di cui al comma 1, e' costituito dalla sommatoria degli obiettivi dei singoli Comuni e delle singole Province del territorio emiliano-romagnolo che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica ai sensi dell'art. 77-bis, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

    112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' dall'obiettivo determinato per la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 77-ter.

  6. La Regione definisce le regole applicative del patto di stabilita' territoriale per Comuni e Province con riguardo alle differenti situazioni finanziarie ed economiche presenti nel territorio.

  7. Il patto di stabilita' territoriale della Regione Emilia-Romagna prevede, a garanzia della tenuta complessiva dei conti pubblici e degli impegni istituzionali assunti, un sistema premiale e sanzionatorio e le procedure necessarie per effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari.

    Art. 4

    Enti destinatari 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, la presente legge si applica alle Province e ai Comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica ai sensi dell'art. 77-bis, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008.

  8. Ai fini della presente legge, la popolazione e' calcolata nel rispetto dei criteri stabiliti dalle norme nazionali che regolano il patto di stabilita' interno per i Comuni e le Province.

  9. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli Enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

    Art. 5

    Principio della competenza pura 1. Per ricondurre l'attivita' di indirizzo e di controllo, finalizzata al rispetto dell'obiettivo del patto di stabilita' interno, nell'ambito delle scelte politiche e programmatiche espresse da ciascun Ente locale, la Regione garantisce il rispetto dell'obiettivo unico territoriale, di cui all'art. 3, comma 2, attraverso un sistema di regole incentrate sul controllo delle grandezze finanziarie, proprie della competenza, del bilancio e della gestione finanziaria.

  10. Nell'ambito dell'obiettivo unico territoriale, la Regione quantifica, per ogni Comune e Provincia di cui all'art. 4, obiettivi espressi in termini di competenza. I singoli obiettivi finanziari sono calcolati sulla base di criteri e parametri volti a garantire il conseguimento di un saldo finanziario obiettivo di competenza annuale tendenzialmente positivo, nonche' un livello massimo di indebitamento quantificato in relazione agli obiettivi di finanza pubblica e correlato all'importo complessivo della restituzione di quote di capitali per prestiti.

  11. Il saldo finanziario di cui al comma 2 e' costituito dalla differenza tra le entrate e le spese finali al netto delle riscossioni e concessioni di crediti ed e' stabilito in relazione al livello del debito pro-capite rilevato in ciascun Ente locale, rapportato alla media regionale, e in relazione all'entita' della restituzione annua della quota di capitale per prestiti in essere.

  12. Entro il mese di ottobre di ogni anno, la Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali e sentita la competente Commissione assembleare, stabilisce per il successivo triennio di riferimento, i criteri e i parametri per la quantificazione degli obiettivi...

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