DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 novembre 2010, n. 18 - Regolamento regionale recante: «Ulteriori modifiche al regolamento regionale 20 novembre 2002, n. 13/R - Disposizioni sull'istituzione, organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio sulla riforma amministrativa (art. 11, legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)».
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte - Parte I-II - n. 46 del 18 novembre 2010) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
Visto l'art. 11 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;
Visti i regolamenti regionali 20 novembre 2002, n. 13/R e 20 gennaio 2003, n. 2/R;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 11 - 967 del 10 novembre 2010;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1
Sostituzione dell'art. 3 del regolamento regionale 20 novembre 2002, n. 13/R 1. L'art. 3 del regolamento regionale 20 novembre 2002, n. 13/R, come modificato dall'articolo1 del regolamento regionale 20 gennaio 2003, n. 2/R, e' sostituito dal seguente:
'Art. 3 (Composizione). - 1. L'Osservatorio, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, e' presieduto dal Presidente della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali o da un Assessore regionale da lui delegato, ed e' composto da:
a) dieci rappresentanti delle Autonomie locali, designati due per ciascuna dalle seguenti Associazioni:
1) Unione Province Piemontesi - UPP;
2) Associazione regionale dei Comuni del Piemonte dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia - ANCI;
3) Legautonomie Piemonte della Lega delle Autonomie locali;
4) Consulta Regionale Unitaria dei Piccoli Comuni del Piemonte-ANPCI;
5) Delegazione Piemontese dell'Unione Nazionale Comuni Comunita' Enti Montani - UNCEM.
b) un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Piemonte, designato dall'Unioncamere del Piemonte;
c) un rappresentante dell'autonomia universitaria, designato congiuntamente dagli atenei piemontesi;
d) un rappresentante delle Istituzioni scolastiche, designato dall'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte - Direzione generale Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca;
e) dodici rappresentanti designati, uno per ciascuno, dai seguenti soggetti:
1) Confindustria Regionale del Piemonte - CONFINDUSTRIA Piemonte;
2) Federazione Regionale tra le Associazioni della Piccola e Media Industria Piemontese - CONFAPI Piemonte;
3) Confesercenti Regionale del Piemonte - CONFESERCENTI;
4) Unione Regionale del Commercio del Turismo e dei Servizi del Piemonte - CONFCOMMERCIO Piemonte;
5) Confartigianato Imprese Piemonte - CONFARTIGIANATO;
6) CNA Piemonte - Confederazione...
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