LEGGE REGIONALE 16 novembre 2010, n. 20 - Misure per la promozione della rendicontazione sociale nelle amministrazioni del Friuli-Venezia Giulia.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 17 novembre 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Principi e finalita' 1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia promuove e sostiene la rendicontazione sociale da parte dell'Amministrazione regionale, degli enti e agenzie regionali, degli enti locali e degli enti funzionali operanti nelle materie di competenza regionale, quale processo con cui dar conto alla comunita' dei risultati e degli effetti sociali raggiunti, a fronte degli impegni assunti e delle risorse pubbliche impiegate, al fine di migliorare la trasparenza dell'azione amministrativa e la partecipazione dei cittadini.

  1. La presente legge persegue, in particolare, l'obiettivo di sviluppare la capacita' delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 di attuare efficaci processi di rendicontazione sociale, attraverso documenti quali il bilancio sociale annuale, il bilancio sociale di mandato, il bilancio ambientale, il bilancio di genere, i rapporti e bilanci di settore e altri documenti di rendicontazione sociale.

    Art. 2

    Linee guida per la rendicontazsione sociale 1. Al fine di offrire agli enti interessati ai processi di rendicontazione sociale principi, metodologie e standard di riferimento atti ad assicurare un adeguato livello qualitativo di tali processi, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e sentita la competente commissione consiliare, sono definite le linee guida per la redazione, approvazione e comunicazione dei documenti di rendicontazione sociale.

  2. Le linee guida di cui al comma 1 sono definite e aggiornate periodicamente tenendo conto dei seguenti criteri:

    1. volontarieta' dell'adozione delle forme di rendicontazione sociale da parte dei singoli enti;

    2. adeguatezza delle forme di rendicontazione sociale rispetto alle caratteristiche istituzionali, dimensionali e funzionali delle diverse categorie di enti;

    3. gradualita' nell'introduzione dei processi di rendicontazione, privilegiando i settori di attivita' di maggiore impatto sulle comunita';

    4. aggiornamento costante delle linee guida in relazione all'evoluzione della disciplina.

    Art. 3

    Formazione e assistenza tecnica 1. L'Amministrazione regionale organizza direttamente e sostiene iniziative di formazione e di assistenza tecnica destinate in particolare agli operatori delle amministrazioni pubbliche...

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