DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2010, n. 20 - Regolamento regionale recante: «Modifiche urgenti al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte - Parte I-II - n. 50 del 20 dicembre 2010) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Visti i regolamenti regionali 29 ottobre 2007, n. 10/R, 28 dicembre 2007, n. 12/R, 19 maggio 2008, n. 8/R, 22 dicembre 2008, n.

19/R, 23 febbraio 2009, n. 2/R, 28 luglio 2009, n. 9/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 74-1257 del 17 dicembre 2010;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Sostituzione della lettera m) del comma 1 dell'art. 8 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R) 1. La lettera m) del comma 1 dell'art. 8 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, e' sostituita dalla seguente:

'm) nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 31 gennaio di ogni anno; la Giunta regionale puo' disporre la temporanea sospensione del periodo di divieto in caso di particolari situazioni meteoclimatiche;'.

Art. 2

Modifiche all'art. 25 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R 1. Il comma 2 dell'art. 25 del regolamento regionale 10/R/2007 e' sostituito dal seguente:

'2. La Giunta regionale puo' disporre la temporanea sospensione dei periodi di divieto di cui al comma 1 in caso di particolari situazioni meteo-climatiche, e sulla base delle caratteristiche pedologiche dei suoli e delle fasi fenologiche delle colture.'.

  1. Il comma 3 dell'art. 25 del regolamento regionale 10/R/2007 e' sostituito dal seguente:

    '3. La Giunta regionale puo' inoltre disporre una diversa decorrenza dei periodi di cui al comma 1 con riferimento all'ordinamento colturale o alle caratteristiche climatiche e pedologiche.'.

    Art. 3

    Sospensione del divieto di distribuzione invernale dei liquami per la...

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