LEGGE REGIONALE 26 novembre 2010, n. 11 - Disposizioni per la promozione della legalita' e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a commitenza pubblica e privata.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 20 del 26 novembre 2010) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con i principi costituzionali, coopera con lo Stato, le altre amministrazioni pubbliche e le parti sociali, per la promozione dell'ordinata convivenza e della legalita' contro i fenomeni di infiltrazione mafiosa, del lavoro irregolare, dell'usura e dei comportamenti illegali che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata.

  1. Per contribuire all'efficace perseguimento dei fini di cui al comma 1 la Regione promuove iniziative e progetti volti ad attuare un sistema integrato di sicurezza territoriale, nonche' di qualificazione e di idoneita' degli operatori economici e delle amministrazioni pubbliche.

  2. La Regione promuove altresi' l'adozione di procedure e di iniziative finalizzate alla trasparenza, alla semplificazione e razionalizzazione dell'attivita' amministrativa e degli adempimenti richiesti dalle disposizioni vigenti in materia.

    Art. 2

    Interventi di promozione regionale 1. La Regione promuove iniziative e progetti per la legalita', la trasparenza e la tutela e sicurezza del lavoro, anche ai sensi della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza), con particolare attenzione a:

    1. ricercare e analizzare le principali cause dei fenomeni di infiltrazioni malavitose, del lavoro irregolare, dell'usura e dei comportamenti illegali che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza sia pubblica che privata;

    2. diffondere la cultura della legalita' e a conseguire un'ordinata e civile convivenza attraverso azioni di prevenzione e di formazione;

    3. sviluppare attivita' di cooperazione applicativa, dematerializzazione, semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi tra le pubbliche amministrazioni;

    4. attivare forme di piu' stretta collaborazione, anche nel trattamento dei dati e delle informazioni, con gli Uffici territoriali del Governo, le Camere di Commercio, Industria,

      Artigianato e Agricoltura, le amministrazioni pubbliche, le strutture di polizia locale operanti nel territorio della regione, le parti sociali, gli Ordini e Collegi professionali, le Universita';

    5. definire accordi e intese con i soggetti pubblici competenti, in ordine all'utilizzo dei beni confiscati alla criminalita' organizzata, secondo le finalita' previste dalle disposizioni vigenti in materia;

    6. realizzare attivita' di formazione, aggiornamento, valorizzazione e riconoscimento del merito e della qualita' degli operatori economici e delle amministrazioni pubbliche;

    7. svolgere attivita' di documentazione, ricerca, comunicazione e informazione;

    8. promuovere la diffusione dell'uso del 'Patto di integrita'' e dei protocolli per la legalita' negli appalti pubblici. Patti e azioni costituite da un complesso di regole comportamentali dirette a garantire il corretto svolgimento delle gare, allegate al bando di gara e parte integrante dello stesso, che i concorrenti sottoscrivono all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla stessa.

      Art. 3

      Potenziamento delle attivita' di controllo nei cantieri edili e di ingegneria civile 1. La Regione definisce i casi e le modalita' di adozione e di applicazione obbligatoria di sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri al fine di assicurare un piu' efficace e coordinato esercizio delle attivita' di vigilanza. Tali modalita' sono definite secondo criteri di proporzionalita' e adeguatezza, con riferimento alla dimensione dei cantieri ovvero alla particolare pericolosita' di lavori cosi' come definiti ai sensi della legge regionale 2 marzo 2009, n. 2 (Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile).

  3. La Regione predispone, aggiorna e pubblica l'elenco delle imprese che si avvalgono dei sistemi informatici di controllo e registrazione di cui al comma 1 e di quelli adottati ed applicati volontariamente durante l'esecuzione dei lavori.

  4. La Regione, altresi', promuove la sottoscrizione di accordi ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 2 del 2009 finalizzati:

    1. al potenziamento e al migliore coordinamento delle attivita' di controllo, anche mediante l'adozione di sistemi informatici di rilevazione dei flussi degli automezzi e dei materiali nei cantieri;

    2. ad assicurare la raccolta e la elaborazione, anche ai fini degli articoli 6 e 11, delle informazioni relative alle violazioni accertate.

  5. La Regione, nel rispetto delle disposizioni vigenti, promuove e sostiene gli accordi con gli Enti pubblici competenti in materia di cui all'art. 4 della legge regionale n. 2 del 2009, finalizzati in particolare ad incrementare e rendere omogenee su tutto il territorio regionale le attivita' di prevenzione e controllo in edilizia della polizia amministrativa locale.

    Art. 4

    Semplificazione e dematerializzazione 1. Per agevolare lo svolgimento delle attivita' delle amministrazioni pubbliche, degli operatori economici e dei cittadini, la Regione, in collaborazione con gli enti competenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti, opera per la semplificazione e per la dematerializzazione degli atti, delle comunicazioni e dei relativi procedimenti.

  6. Ai fini di cui al comma 1, in particolare, la Regione:

    1. costituisce, aggiorna e rende consultabile agli aventi diritto la banca dati delle certificazioni, rilasciate nell'ambito del territorio regionale, relative alla regolarita' contributiva degli operatori economici;

    2. ...

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