LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2010, n. 59 - Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale).

IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

Preambolo Visto l'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Considerato quanto segue:

  1. Con la recente modifica della l.r. 1/2009, si e' inteso dare attuazione, nell'ambito regionale, ai principi introdotti dal d.lgs.

    150/2009, c.d. legge Brunetta, in particolare, in materia di valutazione del personale e di esercizio dei poteri disciplinari;

  2. Conseguentemente, occorre dare attuazione, anche nell'ambito consiliare, ai suddetti principi prevedendo l'istituzione di un organismo indipendente per la valutazione del personale, che potra' essere individuato di comune intesa con la Giunta regionale oppure in forma autonoma da parte del Consiglio regionale, rinviando poi la concreta specificazione del modello di valutazione ad un successivo regolamento interno del Consiglio stesso;

  3. Occorre altresi' prevedere maggiori attribuzioni ai direttori di area ed ai dirigenti, per le rispettive strutture, in ordine ai poteri sanzionatori per le violazioni di minore entita', precedentemente spettanti al segretario generale;

  4. L'esigenza di salvaguardare l'autonomia consiliare rende necessaria, per la difesa in giudizio del Consiglio regionale, per lo svolgimento della consulenza giuridico-legale nonche' per lo svolgimento di funzioni di risoluzione extra giudiziaria delle controversie facenti capo ad organismi incardinati presso il Consiglio regionale, la costituzione di una struttura dedicata all'interno del segretariato generale mentre, per l'esercizio della rappresentanza in giudizio, deve essere rimessa al Consiglio regionale la facolta' di ricorrere all'Avvocatura regionale istituita presso la Giunta regionale od a legali esterni di fiducia;

  5. L'attuazione di quanto indicato ai punti 2 e 4 e, piu' in generale, le esigenze di supporto scientifico alle attivita' istituzionali del Consiglio regionale richiedono un adeguamento della l.r. 4/2008 a quanto gia' previsto nella l.r. 1/2009 per la Giunta regionale, consentendo direttamenteall'Ufficio di presidenza del Consiglio...

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