LEGGE REGIONALE 17 novembre 2010, n. 57 - Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 24 novembre 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 1/2009

  1. Alla lettera e) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), le parole: 'strutture di massima dimensione' sono sostituite dalle seguenti: 'direzioni generali'.

    Art. 2

    Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2009

  2. L'art. 3 della legge regionale n. 1/2009 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 3 (Direzioni generali ed Avvocatura regionale). - 1. La struttura operativa regionale e' costituita dalle direzioni generali e dall'Avvocatura regionale di cui alla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale), che e' collocata in posizione di autonomia rispetto alle direzioni generali.

  3. Le direzioni generali sono le strutture di massima dimensione a supporto degli organi di governo della Regione.

  4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, la Giunta regionale individua con propria deliberazione le direzioni generali e ne definisce le competenze.'.

    Art. 3

    Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2009

  5. L'art. 5 della legge regionale n. 1/2009 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 5 (Direttore generale della Presidenza e Comitato tecnico di direzione). - 1. Il Direttore generale della Presidenza opera a diretto riferimento del Presidente della giunta regionale e, oltre a svolgere le funzioni di cui all'art. 7, assicura:

    1. la rispondenza complessiva dell'attivita' della struttura operativa della Regione e degli enti e organismi dipendenti agli obiettivi definiti dalla Giunta regionale;

    2. il costante raccordo con gli indirizzi impartiti dagli organi di direzione politica;

    3. la coerenza generale dei profili organizzativi, finanziari e giuridici dell'azione regionale.

  6. Ai fini di cui al comma 1, il Direttore generale della Presidenza sovrintende alle funzioni svolte dai direttori generali nell'ambito delle direzioni di competenza avvalendosi del Comitato tecnico di direzione (CTD), da lui presieduto e costituito dai direttori generali e dall'Avvocato generale di cui all'art. 3-bis della legge regionale n. 63/2005.

  7. Il CTD esprime obbligatoriamente il proprio parere sulle proposte di legge, sui regolamenti, sugli atti di programmazione generale, sui programmi settoriali di indirizzo e sugli atti di organizzazione di competenza della Giunta regionale.

  8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, specifica le competenze e le modalita' di funzionamento del CTD.

  9. Alle riunioni del CTD e' invitato, di norma, il Segretario generale del Consiglio regionale di cui all'art. 18 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale).'.

    Art. 4

    Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 1/2009

  10. L'art. 6 della legge regionale n. 1/2009 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 6 (Aree di coordinamento e settori). - 1. Le aree di coordinamento e i settori sono le strutture a responsabilita' dirigenziale costituite all'interno delle direzioni generali e dell'Avvocatura regionale.

  11. Le aree di coordinamento sono le strutture dirigenziali di maggiore complessita' e sono istituite, in ambiti di competenze omogenee o di funzioni trasversali, per la direzione amministrativa e funzionale dei settori e delle posizioni dirigenziali individuali, di cui all'art. 11, a cui sono sovraordinate. Alle aree di coordinamento puo' essere inoltre attribuita la titolarita' di un insieme di competenze e attivita'.

  12. I settori sono le strutture dirigenziali costituite per lo svolgimento di un insieme di competenze e di attivita', in relazione ai servizi erogati, ai processi gestiti o allo svolgimento di attivita' professionali specialistiche.

  13. I settori sono, di norma, costituiti nell'ambito delle aree di coordinamento. Nei casi in cui svolgano funzioni di carattere trasversale che interessano l'intera direzione sono costituiti a diretto riferimento del direttore generale.

  14. Le aree di coordinamento all'interno della Direzione generale della Presidenza e dell'Avvocatura regionale sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale. Le aree di coordinamento all'interno delle altre direzioni generali sono costituite con deliberazione della Giunta regionale.

  15. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere determinati i criteri per la differenziazione delle aree di coordinamento sulla base della complessita' delle funzioni svolte.

  16. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati i criteri per l'individuazione della complessita' dei settori e per la differenziazione dei medesimi.

  17. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni amministrative e gestionali connesse all'espletamento dell'attivita' di commissario ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), possono essere costituite strutture commissariali equiparate a settori.'.

    Art. 5

    Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 1/2009

  18. L'art. 7 della legge regionale n. 1/2009 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 7 (Direttore generale). - 1. Il direttore generale assicura l'unitarieta' di azione della Direzione generale e svolge le seguenti funzioni:

    1. definisce gli indirizzi e il programma annuale della Direzione generale, assicurando l'integrazione con le altre direzioni generali;

    2. assiste e supporta gli organi di direzione politica proponendo gli atti di competenza degli stessi, predisposti dalle strutture interne alla direzione;

    3. sovrintende all'attuazione dei programmi e delle direttive generali, definiti dagli organi di direzione politica, da parte delle aree di coordinamento e dei settori di diretto riferimento;

    4. adotta gli atti organizzativi generali in coerenza con le...

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