LEGGE REGIONALE 16 novembre 2010, n. 19 - Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 17 novembre 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonche' relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), e in armonia con quanto prescritto dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), con la presente legge, detta norme per la promozione, la valorizzazione e l'organizzazione dell'amministratore di sostegno, quale strumento di aiuto e tutela dei soggetti legittimati ad avvalersene.

Art. 2

Interventi 1. La Regione, in coerenza con l'art. 5, comma 2, l'art. 6, comma 1, lettera i), e l'art. 8 della legge regionale n. 6/2006, sostiene e promuove, in raccordo con altri enti e autorita', nonche' con i soggetti di cui all'art. 14 della legge regionale n. 6/2006, la realizzazione dei seguenti interventi:

  1. informazione e formazione a favore delle famiglie e degli operatori sociali pubblici e privati;

  2. formazione delle persone che intendono svolgere la funzione di amministratore di sostegno;

  3. sostegno alla creazione e al rafforzamento di una rete regionale tra i soggetti pubblici e del privato sociale coinvolti nell'attuazione della legge;

  4. azioni di sensibilizzazione volte a promuovere l'istituto dell'amministratore di sostegno;

  5. sollievo degli oneri a carico degli amministratori di sostegno per la stipula dell'assicurazione per la responsabilita' civile connessa con l'incarico ricoperto, con le modalita' e nei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'art. 6;

  6. messa a sistema delle esperienze gia' attive;

  7. rafforzamento della capacita' del privato sociale di occuparsi di consulenza e patrocinio giuridico-legale;

  8. dotazione sul territorio di servizi di supporto al sistema della protezione giuridica, in grado di diffondere e sostenere nel tempo la figura dell'amministratore di sostegno garantendo le opportune consulenze.

    2. La Regione inoltre promuove:

  9. l'attivazione di un coordinamento stabile...

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