LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2010, n. 19 - Interventi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 9 dicembre 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Principi generali e finalita' 1. La Regione, in attuazione dell'art. 45 della Costituzione, riconosce il ruolo economico e la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualita' e senza fini di speculazione privata, quale strumento per promuovere nuove attivita' produttive attraverso processi di imprenditorialita' diffusa e partecipata nonche' quale elemento di promozione, di aggregazione e partecipazione democratica dei cittadini e quale fattore di sviluppo economico, dell'occupazione e di radicamento territoriale, tenuto conto delle disposizioni della legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualita' del lavoro).
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Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, la Regione favorisce la promozione, la formazione, lo sviluppo ed il consolidamento delle societa' cooperative e dei loro consorzi, incentiva i valori e la cultura della cooperazione, promuove e sostiene le organizzazioni di rappresentanza regionale delle cooperative operanti in Liguria che agiscono senza scopo di lucro.
Art. 2
Beneficiari degli interventi 1. Possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge:
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le Associazioni di rappresentanza riconosciute ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Nome in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142 recante 'Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore') presenti a livello regionale con proprie sedi in almeno tre delle Province della Liguria;
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i centri di assistenza tecnica, di cui all'art. 4, costituiti dalle Associazioni di rappresentanza di cui alla lettera
a), in forma singola o associata;
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le imprese cooperative;
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i Confidi costituiti da piccole e medie imprese cooperative.
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I soggetti di cui al comma 1 devono operare nel rispetto delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarita' del lavoro secondo quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 6 della legge regionale 30/2007 nonche' nel rispetto delle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
Art. 3
Interventi a favore delle Associazioni di rappresentanza riconosciute 1. La Regione, su proposta della Commissione regionale per lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 6, sostiene le seguenti attivita' delle Associazioni di rappresentanza, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a):
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promozione e diffusione dei principi mutualistici e della cultura di impresa cooperativa, anche attraverso strumenti specifici di diffusione del bilancio sociale;
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attuazione di progetti a carattere sperimentale e di progetti che interessino lo sviluppo di particolari aree territoriali o di specifici settori produttivi;
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consolidamento e sviluppo delle competenze imprenditoriali e gestionali finalizzate anche alla diffusione dei processi di innovazione;
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realizzazione di ricerche e di analisi di settore;
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consolidamento e sviluppo degli strumenti di finanziamento e rafforzamento degli strumenti di agevolazione nell'accesso al credito;
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attivita' di supporto informativo alle cooperative nelle diverse materie economiche, giuridiche e fiscali;
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attivita' di promozione dell'impresa cooperativa sul territorio ligure;
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attivita' di promozione rivolta alla reciproca conoscenza e scambio di buone pratiche con enti ed organismi cooperativi dei paesi dell'Unione Europea.
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Per il sostegno delle attivita' di cui al comma 1 la Regione concede contributi nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.
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La Giunta regionale, entro il 15 ottobre di ogni anno per l'anno successivo, sentite le proposte della Commissione di cui all'art. 6, stabilisce le modalita' di presentazione delle domande, i criteri per la concessione dei contributi nonche' le modalita' per...
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