COMUNICATO - Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Biferno». (11A04771)

Il Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla Federazione Regionale Coltivatori Diretti del Molise e dalla Regione Molise, intesa ad ottenere le modifiche del disciplinare di produzione della denominazione di origine Controllata dei vini «Biferno»;

Visto il parere favorevole della Regione Molise sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 23 e 24 febbraio 2011, presente il funzionario della Regione Molise, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini -, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.

Annesso

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «BIFERNO»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Biferno» e' riservata ai vini «Biferno» rosso, rosato, bianco, rosso riserva e rosso superiore, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Biferno» rosso, rosato, rosso riserva e rosso superiore, debbono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

Montepulciano: 70% - 80%;

Aglianico: 10% - 20%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detti vini le uve provenienti dai vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Molise e presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10%.

I vini a denominazione di origine controllata «Biferno» bianco devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito...

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