DELIBERAZIONE 13 aprile 2011 - Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita'' di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i quattro referendum popolari aventi ad oggetto l''abrogazione di alcune disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112, convertito dalla legge 6 agos...

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

L'AUTORITA'

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 aprile 2011;

Visto l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali";

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi", come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", ed, in particolare, l'articolo 7;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo", e successive modificazioni;

Rilevato che con decreti del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 4 aprile 2011, sono stati indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011 quattro referendum popolari aventi ad oggetto:

1) l'abrogazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e dall'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalita' di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

2) l'abrogazione parziale del comma 1 dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito;

3) l'abrogazione parziale di norme del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, della legge 23 luglio 2009, n. 99, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare;

4) l'abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte costituzionale;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera

Art. 1

Finalita' e ambito di applicazione

  1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28,si riferiscono alle consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2011 relative l'abrogazione di alcune disposizioni del decreto - legge 25 giugno 2008 n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni e del decreto - legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010; l'abrogazione parziale dell'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; l'abrogazione parziale del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni e integrazioni successive, limitatamente all'art. 7, comma 1, lett. d); l'abrogazione della legge 7 aprile 2010, n. 51, e si applicano nei confronti delle emittenti che esercitano l'attivita' di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica.

  2. Stante la coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle consultazioni referendarie di cui alla presente delibera con le consultazioni elettorali amministrative, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.

  3. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sino a tutta la seconda giornata di votazione.

    Titolo I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 2

    Soggetti politici

  4. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, si intendono per soggetti politici:

    1. il comitato promotore di ciascun quesito referendario. Se il medesimo quesito referendario e' stato proposto da piu' comitati promotori, essi devono essere rappresentati in ciascuna delle trasmissioni, alternandosi negli spazi relativi a tale quesito;

    2. le forze politiche che costituiscono Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo almeno due deputati al Parlamento europeo;

    3. i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a) e b), che abbiano un interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari e che abbiano dato una esplicita indicazione di voto. Gli organismi di cui al presente comma devono essere costituiti entro cinque giorni non festivi successivialla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana .

  5. Entro cinque giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i soggetti di cui al comma 1, lettere b) e c), rendono nota all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni la loro intenzione di partecipare ai programmi di comunicazione politica e alla trasmissione dei messaggi politici autogestiti, indicando la propria posizione a favore o contro i quesiti referendari. L'Autorita' comunica, anche a mezzo telefax, l'elenco dei soggetti di cui al precedente comma 1 ai Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano costituiti, ai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

  6. Per ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire i soggetti politici di cui al comma 1, lettera b), indicano se il loro rappresentante sosterra' la posizione favorevole o quella contraria ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di una o dell'altra opzione di voto.

    Titolo II

    RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA


    Capo I

    Disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali

    Art. 3

    Riparto degli spazi di comunicazione politica

  7. Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del presente provvedimento e la data di chiusura della campagna referendaria, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedicaalla comunicazione politica sui temi dei referendum popolari, nelle forme previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti in due parti uguali tra i soggetti favorevoli e i contrari ai quesiti referendari, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimo per l'astensione o per la non partecipazione al voto.

  8. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunita' tra gli aventi diritto puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni, purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. E' altresi' possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equita' e di parita' di trattamento, nell'ambito di ciascun periodo di due settimane e procedendo alle compensazioni che dovessero eccezionalmente rendersi necessarie. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalita' che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

  9. In ogni trasmissione che preveda la partecipazione di piu' di un rappresentante per ciascuna indicazione di voto, tra i sostenitori dell'indicazione di voto favorevole deve essere...

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