DECRETO 31 marzo 2011 - Aggiornamento delle tabelle contenenti l''indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope relative a composizioni medicinali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni con l''inserimento del tapentadolo nell''allegato III-bis, e dei composti medicinali a ba...

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13, 14, 41, 43 e 45 del testo aggiornato del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito indicato come «Testo Unico»;

Premesso che il testo unico attualmente in vigore classifica le sostanze stupefacenti e psicotrope in due tabelle: in tabella I trovano collocazione le sostanze con forte potere tossicomanigeno ed oggetto di abuso; in tabella II sono inserite le sostanze che hanno attivita' farmacologica e pertanto sono usate in terapia in quanto farmaci; la tabella II e' suddivisa in cinque sezioni, indicate con le lettere A, B, C, D ed E, nelle quali sono distribuiti i farmaci e le relative composizioni medicinali in conformita' ai criteri per la formazione delle tabelle di cui al citato art. 14;

Visto l'allegato III-bis al suddetto Testo Unico, introdotto con legge 8 febbraio 2001, n. 12, recante: «Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore», che elenca i farmaci che usufruiscono di modalita' prescrittive semplificate;

Vista la legge 15 marzo 2010, n. 38, recante «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore» con la quale sono state apportate modifiche al Testo Unico;

Visto in particolare l'art. 10, comma 1, lettera e) della citata legge 15 marzo 2010, n. 38 che ha modificato l'art. 43 del Testo Unico, inserendo il comma 4-bis, che prevede tra l'altro che il Ministro della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanita' e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, puo', con proprio decreto, aggiornare l'elenco dei farmaci di cui all'allegato III-bis;

Visto inoltre il comma 1, lettera a) del medesimo art. 10, della stessa legge, che ha modificato l'art. 14, comma 1, lettera e) del Testo Unico, inserendo il comma 3-bis, che prevede la possibilita' di includere nella tabella II, sezione D, in considerazione delle prioritarie esigenze terapeutiche nei confronti del dolore severo, composti medicinali utilizzati in terapia del dolore elencati nell'allegato III-bis, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 maggio 2010 «Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze...

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