DECRETO 15 marzo 2011 - Tariffe minime per le attivita'' di facchinaggio nella provincia di Catanzaro. (11A04715)

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO

di Catanzaro

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, con il quale vengono soppresse le Commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio di cui all'art. 3 legge n. 407/1955;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che prevede l'attribuzione alle Direzioni Provinciali del Lavoro (ex UPLMO) delle funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle predette Commissioni provinciali;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Dir. Gen. Rapp. Lav. - Div V n. 39/97 del 18 marzo 1997;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori di categoria nella riunione tenutasi presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Catanzaro il giorno 14 marzo 2011;

Ritenuto di dover provvedere in merito, tenendo conto dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati al 31 dicembre 2010 pari a 138,40, per un incremento in un anno di 1,019145 pari, in percentuale, al 1,91%;

Decreta:

Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio da valere in provincia di Catanzaro, che in allegato costituiscono parte integrante del presente atto, sono determinate per l'anno 2011 e 2012.

Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti - per la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Catanzaro, 15 marzo 2011

Il direttore provinciale: Trapuzzano

Allegato

TARIFFE MINIME PER LE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO DA

APPLICARE IN PROVINCIA DI CATANZARO

Art. 1

Con decorrenza dal 1 gennaio 2011 le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nel territorio della provincia di Catanzaro, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 18.04.1994, n.342, sono stabilite per come segue:

Art.2

Tariffe per ogni 100 Kg. e/o a capo (carico o scarico) per la movimentazione di merci e/o bestiame effettuata con i mezzi dei facchini o delle loro Associazioni:

a) Cereali e derivati - concimi e mangimi:

cereali, sfarinati in genere, sementi in genere in sacco € 0,69

concimi e mangimi in sacchi € 0,69

farine da pane e pasta, comprensiva di distivaggio € 0,98

b) Ferri e metalli:

macchine € 0,87

rottami di ferro trafilati e lamiere in genere € 0,87

c) Frutta e verdure:

frutta e verdura, in ceste o colli € 0,74

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