DECRETO 3 gennaio 2011 - Autorizzazione alla circolazione nazionale dei vagoni cisterna adibiti al trasporto di merci pericolose della classe 2 del RID e armonizzazione dei decreti 12 settembre 1925 e 22 luglio 1930, con l''Allegato II «Trasporto per Ferrovia» del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/68/...

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Vista la legge 18 dicembre 1984, n. 976, con la quale e' stata autorizzata la ratifica ed attuazione della Convenzione internazionale per il trasporto ferroviario delle merci pericolose - COTIF adottata a Berna il 2 maggio 1980, e dei relativi allegati tra cui l'Allegato I dell'Appendice B - Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia - RID;

Visto l'art. 30 della legge 24 aprile 1998, n. 128, con la quale e' stato deciso di applicare al trasporto nazionale per ferrovia delle merci pericolose le norme contenute nel regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia - RID;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, recante «Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia» ed, in particolare, l'allegato tecnico «Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia» e successive modifiche ed integrazioni - RID;

Vista la direttiva 1999/36CE recepita con decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, in materia di attrezzature a pressione trasportabili;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;

Vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose e la decisione della Commissione del 4 marzo 2009 che ne modifica in parte gli allegati;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, recante «Attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose»;

Considerato che la predetta Direttiva 2008/68/CE abroga le direttive 96/49/CE e 96/87/CE ed i relativi provvedimenti di attuazione.

Visto l'art. 10, comma 1, del citato decreto legislativo n. 35 del 2010, che prevede che le norme concernenti disposizioni transitorie aggiuntive di interesse nazionale, di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2008/68/CE, sono adottate con provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'allegato II della direttiva 2008/68/CE, sezione II.2 paragrafo 3 «Disposizioni transitorie aggiuntive», che prevede gli Stati membri possono emanare norme per l'utilizzo di vagoni cisterna sul loro territorio;

Considerato che presupposto per il soddisfacimento di tale condizione e' la conformita' degli equipaggiamenti di servizio del serbatoio al RID ed il rispetto delle prove periodiche dei vagoni - cisterna e dei vagoni - batteria secondo le disposizioni dei paragrafi 6.8.2.4 e 6.8.3.4 del RID.;

Visto il decreto 12 settembre 1925 relativo alla «Approvazione del regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1930, recante «Approvazione delle norme per le prove e le verifiche dei recipienti di capacita' maggiore di 80 litri -grandi serbatoi-montati su carri ferroviari - carri-serbatoio-per trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto opportuno, consentire in via transitoria l'utilizzo sul territorio nazionale di vagoni cisterna che non sono conformi alla direttiva 2008/68/CE ma che sono stati costruiti secondo le prescrizioni nazionali in vigore al 31 dicembre 1996, stabilendo al contempo...

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