Ordinanza emessa il 27 luglio 2006 dal giudice di pace di Salerno nel procedimento civile promosso da Capuano Riccardo contro Polstrada di Salerno Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di...

IL GIUDICE DI PACE

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe, rileva:

con ricorso depositato in data 21 luglio 2006, il sig. Capuano Riccardo, cosi' come rappresentato e difeso, proponeva opposizione ex art. 204-bis del codice della strada e 22, legge n. 689/1981 avverso il verbale n. 7292532, elevato in data 25 maggio 2006 dalla Polstrada di Salerno, con il quale gli era stata contestata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 170, comma 1 e comma 2, del succitato codice, perche' alla guida del motociclo Honda SH 50 targato 8RLMS, di sua proprieta', trasportava un passeggero in assenza di omologazione per tale possibilita', con applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo, affidato in custodia prima a terzi e successivamente al ricorrente, senza facolta' d'uso, in attesa del provvedimento di confisca da parte della Prefettura di Salerno, ai sensi dell'art. 213 del codice della strada.

Sosteneva il ricorrente che la sanzione amministrativa disposta dall'art. 213, comma 2-sexies, del codice della strada, come modificata dal d.l. n. 115/2005, cosi' come convertito dalla legge n. 168/2005, fosse in netto contrasto con gli artt. 3, 27 e 42 della Costituzione e pertanto chiedeva, previa sospensione del verbale opposto unitamente ad ogni provvedimento ad esso collegato, con contestuale restituzione della carta di circolazione del motociclo sequestrato, ritenuto "indispensabile.. .per recarsi quotidianamente sul luogo di lavoro", valutata la non manifesta infondatezza della questione, la sospensione del procedimento con rimessione degli atti alla Corte costituzionale, chiedendo, altresi', nel merito l'annullamento del verbale impugnato.

Sul punto, il giudice ritiene di dover sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies del codice della strada, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dal d.l. n. 115/2005 convertito dalla legge n. 168/2005.

La succitata norma appare prima facie in contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione per evidente violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalita' della sanzione.

In effetti l'idea specialpreventiva espressa dal diritto penale del fatto, nel quale la risposta punitiva dello Stato e' calibrata sull'offesa arrecata ai beni giuridici oggetto di protezione non puo' non tener conto che la rieducazione va innanzitutto armonizzata con la proporzione. Questo principio, infatti...

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