Ordinanza emessa il 5 ottobre 2006 dalla Corte di appello di Palermo nel procedimento penale carico di D'Oca Giuseppe Processo penale - Appello - Modifiche normative - Limitazione del potere di appello del pubblico ministero alle sentenze di condanna - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimen...

LA CORTE DI APPELLO

Riunita in Camera di consiglio ha emesso la seguente ordinanza nel processo a carico di D'Oca Giuseppe, definito con sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Palermo in data 16 gennaio 2006, con la quale il predetto imputato e' stato assolto dai reati di tentata rapina e furto aggravato per non avere commesso il fatto.

Preso atto dell'appello ritualmente e tempestivamente interposto avverso la predetta sentenza dal Procuratore della Repubblica che ha richiesto l'affermazione della colpevolezza dell'imputato in ordine ai reati contestati e la condanna alle pene di legge;

Rilevato che all'udienza del 5 ottobre 2006 il procuratore generale ha sollevato eccezione di illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006 n. 46 per violazione degli artt. 3 e 111, secondo comma della Costituzione; 3 e 112 della Costituzione in relazione agli artt. 73 e 74 ord. giud.; 97 della Costituzione; 3, 111, 101 e 104 della Costituzione; 111, settimo comma della Costituzione;

Sentito il difensore dell'imputato che ha richiesto il rigetto dell'eccezione sollevata dal p.g. deducendone la manifesta infondatezza:

O s s e r v a

Questa Corte e' chiamata a pronunciarsi sulla manifesta non infondatezza della questione di compatibilita' costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006 n. 46 che ha, tra le altre, modificato la disposizione di cui all'art. 593 comma 1 c.p.p. prevedendo la possibilita' dell'appello da parte del pubblico ministero e dell'imputato soltanto avverso le sentenze di condanna.

Piu specificamente, le norme che si assumono incostituzionali attengono, quanto alla prima di esse (art. 593 codice di rito), alla limitazione del potere di appello del pubblico ministero, adesso circoscntto alle sole sentenze di condanna; alla residuale possibilita' di esercitare siffatto potere soltanto in presenza di una prova decisiva da articolare ed assumere secondo le modalita' indicate nell'art. 603 comma 2 c.p.p.; alla declaratoria in via preliminare di inammissibilita' dell'appello con ordinanza da parte del giudice, ove non venga disposta la rinnovazione del dibattimento ed alla correlata possibilita' - per le parti - di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado nel termine di giorni quarantacinque decorrente dalla notificazione della ordinanza di inammissibilita' dell'appello.

Quanto alla seconda, la norma si riferisce alla disciplina transitoria che prevede l'applicabilita' delle disposizioni di cui sopra ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella modificatrice.

Un primo, preliminare esame riguarda la rilevanza delle questioni proposte: rilevanza nel caso in esame pacificamente sussistente, posto che non essendo state dedotte da parte del p.m. appellante prove nuove sopravvenute nei limiti temporali previsti per la proposizione dell'appello e trovando applicazione - per effetto della disciplina transitoria - la previsione normativa di cui all'art. 1 della legge n. 46/2006, ne deriverebbe la necessaria pronuncia di inammissibilita' dell'appello ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10, in relazione alla previsione di carattere generale contenuta nell'art. 593 comma 2 c.p.p.

La rilevanza della questione appare evidente poiche' si tratta di una diversa disciplina del presente processo conclusosi con una sentenza di assoluzione per l'imputato in virtu' della quale il pubblico ministero appellante, per un verso vedrebbe precluso il proprio potere di appello e, per altro verso, sarebbe costretto in tempi peraltro assai ristretti, a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado.

Tanto premesso, ritiene la Corte di dovere fare una ulteriore e preliminare puntualizzazione, propedeutica all'esame delle eccezioni sollevate...

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