Ordinanza emessa il 5 ottobre 2006 dal Consiglio superiore della magistratura - Sezione disciplinare nel procedimento disciplinare nei confronti di Cavarretta Pietro ed altra Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.) - Procedimento disciplinare - Facolta' del Ministro della giustizia di partecipare all'udienza disciplinare - Violazione dei...

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Ha pronunciato in Camera di consiglio - sentiti il procuratore generale e i difensori - la seguente ordinanza nel procedimento n. 10/2006 RG. nei confronti dei dottori Pietro Cavarretta, nato a Palermo il 24 dicembre 1957, magistrato del Tribunale di sorveglianza di Palermo, e Gabriella Gagliardi, nata a Napoli il 9 ottobre 1969, magistrato del Tribunale di sorveglianza di Palermo.

La sezione, letti gli atti del procedimento disciplinare a carico del dott. Pietro Cavarretta e della dott.ssa Gabriella Gagliardi (rg 10/2006);

Rilevato che alla udienza del 21 luglio 2006 il sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione cui e' affidata la funzione di pm, poiche' con atto del 18 luglio 2006 il Ministro della giustizia si e' costituito in giudizio ai sensi dell'art. 17, comma 5 del d.lgs n. 109 del 23 febbraio 2006, delegando al compimento delle attivita' dibattimentali un magistrato facente parte dell'Ispettorato presso il Ministero della giustizia, ha eccepito preliminarmente la inammissibilita' della costituzione del Ministro ed ha, quindi, proposto questione di illegittimita' costituzionale degli artt. 17 e 19 del citato decreto legislativo e dell'art. 2, comma 7, lett c) nn. 9 e 10, nonche' lettera f) nn. 3 e 4, della legge n. 109 del 2006, sotto i profili di cui agli artt 101, 104, 107 e 111 della Costituzione;

Considerato che la costante interpretazione del secondo comma dell'art. 107 Cost. secondo il quale il Ministro della giustizia ha la facolta' di promuovere l'azione disciplinare, si inserisce nell'esame di un contesto piu' ampio di poteri attribuiti al Ministro medesimo, consapevole della fondamentale affermazione di cui all'art 104 che attribuisce all'ordine giudiziario autonomia ed indipendenza da ogni altro potere dello Stato;

Ritenuto che per l'appunto tale consapevolezza ha fatto costantemente raggiungere la conclusione per la quale l'iniziativa disciplinare attribuita discrezionalmente al Ministro dalla normativa abrogata, se pure costituiva l'antecedente necessario all'eventuale procedimento, non era tale da incidere di per se' sullo status del magistrato, giacche' siffatta idoneita' veniva riconosciuta, oltre che alla sentenza disciplinare, alla attivita' del Procuratore generale presso la Corte suprema che istruisce e quindi sostiene l'accusa innanzi alla sezione, ancorche' potesse essere evocato dalla iniziativa del Ministro;

Ritenuto che peraltro l'attribuzione...

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