Ordinanza emessa il 31 agosto 2006 dal tribunale di Roma nel procedimento civile promosso da Emona S.r.l. Istituto Agricolo Immobiliare di Lubiana S.r.l. contro Ministero dell'economia e delle finanze Previdenza e assistenza - Beni perduti all'estero (indennizzo) - Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane p...

IL TRIBUNALE

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 89989 del ruolo generale dell'anno 2002, vertente fra Emona - Istituto Agricolo Immobiliare di Lubiana S.r.l., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore sig. Solferino Scotto, elettivamente dorniciliata in Roma alla via della Vite n. 7, presso lo studio dell'avv. Pierluigi Giammaria, che la rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione, (attrice) e Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge, (convenuto), avente per oggetto: contributo statale sugli interessi per mutui contratti da soggetti ammessi all'inderinizzo per i beni e i diritti perduti all'estero, ai sensi dell'art. 2, legge 5 aprile 1985, n. 135, ha emesso la seguente ordinanza.

  1. - Con atto di citazione notificato in data 19 dicembre 2002 la Emona - Istituto Agricolo Immobiliare di Lubiana S.r.l. - assoggettata a confisca di parte del suo patrimonio in seguito al Trattato di pace della seconda guerra mondiale e della cessione della Provincia di Lubiana alla (allora) Repubblica Federale di Jugoslavia - premesso di essere stata ammessa, anche a seguito di pronunce giurisdizionali, ai benefici indennitari previsti dalle leggi 28 gennaio 1980, n. 16, 5 aprile 1985, n. 135 e 29 gennaio 1994, n. 98, per i cittadini, gli enti e le societa' italiane titolari di beni, diritti ed interessi perduti in territori stranieri gia' soggetti alla sovranita' italiana o all'estero a seguito di confische o di provvedimenti limitativi o impeditivi della proprieta' adottati dalle Autorita' straniere esercenti la sovranita' su quei territori, espose di aver reimpiegato le somme ad essa erogate acquistando una serie di beni immobili, cosi' da riprendere ed intensificare la sua attivita' imprenditoriale nel campo immobiliare. In particolare, con atto pubblico del 20 dicembre 2001 aveva acquistato per la somma di L. 17.570.000.000 un intero fabbricato in Firenze-Rifredi, locato alla Guardia di finanza - Comando nucleo regionale di Firenze e G.I.C.O. di Firenze, impiegando per il 50% le somme ricevute in indennizzo e per il restante 50% prendendo in prestito dalla Carisbo S.p.A. la somma di Euro 4.537.773,86. Nel contratto di mutuo aveva espressamente invocato il beneficio previsto dall'art. 2 della legge 5 aprile 1985, n. 135 e dall'art. 1, comma 5, della legge 29 gennaio 1994, n. 98, in base...

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