Ordinanza emessa il 30 maggio 2006 dalla Corte di appello di Lecce nel procedimento penale a carico di Turrisi Vincenzo Processo penale - Appello - Modifiche normative - Appello della parte civile contro la sentenza di proscioglimento - Preclusione - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del diritto della parte civile di far valere i...

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza, all'udienza dell'8 maggio 2006 nel processo a carico di Turrisi Vincenzo; parti civili Iaia Marino e Sartoriani Angela.

Visti gli atti del proc. pen. n. 1684 r.g. app. a carico di Turrisi Vincenzo, definito con sentenza del Tribunale di Brindisi in data 15 ottobre 2004, con la quale l'imputato e' stato condannato per i reati di cui ai capi 1, 2, 4 e 5 della rubrica (rispettivamente per i reati di danneggiamento, lesioni personali, minacce ed ingiurie), unificati dalla continuazione, alla pena complessiva di mesi tre di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche;

Rilevato che contro detta sentenza hanno proposto appello le parti civili - chiedendo, ai sensi dell'art. 577 c.p.p., la rideterminazione della pena, reputando inadeguata quella inflitta per il reato satellite di ingiurie, nonche' revocarsi il beneficio della sospensione condizionale e liquidarsi, a titolo di danni, la somma di euro 10.000,00 (a fronte di quella - euro 400,00 - liquidata in sentenza, reputata inadeguata) - e lo stesso imputato, che ha chiesto di essere mandato assolto da tutte le imputazioni a lui ascritte;

Osservato che nelle more del giudizio, e' entrata in vigore la legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha modificato l'art. 576 c.p.p., sopprimendo le parole "con il mezzo previsto per il pubblico ministero" ed abrogato l'art. 577 c.p.p.;

che, dunque, per effetto di tale modifica, l'impugnazione della parte civile proposta ai sensi dell'art. 577 e' da considerare inammissibile, mentre per quella proposta ai sensi dell'art. 576 paiono fondati i dubbi di legittimita' costituzionale da piu' parti sollevati, gia' durante l'iter di approvazione della legge e per i quali la Corte costituzionale risulta gia' investita della relativa questione di legittimita';

Osservato che, in conseguenza della evidenziata modifica legislativa, il testo dell'art. 576 c.p.p. oggi vigente e' il seguente: "La parte civile puo' proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilita' civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio";

Considerato che:

  1. la possibilita' per la parte civile di impugnare con appello tanto i capi della sentenza di condanna concernenti l'azione civile, quanto, sia pure ai soli effetti civili, le sentenze di proscioglimento, derivava, prima della modifica del sistema delle impugnazioni di cui alla...

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