Ordinanza emessa il 4 novembre 2006 dal tribunale di Perugia nel procedimento penale a carico di Saba Giuseppe Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990 (in materia di traffico e detenzione illecit...
IL TRIBUNALE
Letti gli atti del procedimento n. 11584/2006 a carico di Saba Giuseppe, nato a Gonnesa (Cagliari) il 15 dicembre 1965, imputato del reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309/1990, per aver in data 30 ottobre 2006 in Perugia detenuto a fini di spaccio 6 stecche di hashish all'interno della propria vettura nonche' nella propria abitazione un ulteriore pezzo di hashish del peso di circa 15 grammi, unitamente ad una bilancia di precisione, reato aggravato dalla recidiva reiterata ex 99, quarto comma c.p.;
Considerato che l'imputato ha chiesto la definizione del processo con giudizio abbreviato condizionato all'acquisizione di documentazione, rito cui il predetto e' stato in data odierna ammesso;
Rilevato dunque che il processo puo' essere definito allo stato degli atti, a fronte dei gravi indizi di colpevolezza ritenuti sussistere all'esito dell'udienza di convalida del 30 ottobre 2006, allorche' e' stata applicata al Saba la misura cautelare dell'obbligo di dimora con prescrizioni;
Atteso che, valutate le modalita' del fatto, la quantita' di stupefacente detenuta, pari complessivamente a g. 0,434 di principio attivo, sufficiente per la preparazione di circa 17 dosi droganti, e la concreta offensivita' della condotta, risulta in atto applicabile l'attenuante di cui all'art. 73, quinto comma d.P.R. n. 309/1990, che prevede una pena oscillante da anni uno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa ad anni sei di reclusione ed euro 26.000,00 di multa in luogo della pena edittale oscillante tra un minimo di anni sei di reclusione ed euro 26.000,00 di multa e un massimo di anni venti di reclusione ed euro 260.000,00 di multa;
Considerato che ai sensi dell'art. 69, quarto comma c.p., come modificato dall'art. 3, legge n. 251/2005, essendo ravvisabile la recidiva reiterata, l'attenuante potrebbe al piu' essere reputata equivalente, con la conseguenza che per il fatto dovrebbe in sede di condanna irrogarsi una pena minima di anni sei di reclusione ed euro 26.000,00 di multa, da ridursi solo di un terzo per la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p.;
Considerato che il riformulato art. 69, quarto comma c.p. sembra porsi in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.,
Osserva quanto segue
-
- Il Legislatore dispone di ampia discrezionalita' nella determinazione delle pene, mentre il giudice deve a sua volta procedere alla determinazione della pena da irrogare in concreto entro i limiti stabiliti e nell'esercizio della sfera di...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA