Ordinanza emessa il 2 ottobre 2006 dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania sul ricorso proposto da Associazione Legambiente contro Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri Giustizia amministrativa - Tribunali amministrativi regionali - Controversie relative alla legittimita' delle ordinanze e dei ...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 23, secondo comma, legge n. 87/1953, sul ricorso n. 1198/2005 r.g., proposto dalla Associazione "Legambiente", rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Giudice, domiciliato in Catania presso lo studio dell'avv. Corrado Giuliano, in v. Pasubio n. 33;

Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque nella Regione Siciliana, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege presso gli uffici di quest'ultima in Catania, via V. Ognina;

E nei confronti della societa' Tifeo Energia Ambiente, s.c.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Alberto Romano, Francesco Astone, Gaetano Armao ed Anna Romano, con domicilio eletto in Catania, presso lo studio dell'avv. Giovanni Iudica, Corso Umberto n. 303; per l'annullamento dell'ordinanza commissariale del 29 dicembre 2004, pubblicata in G.U.R.S. n. 5 del 4 febbraio 2005, con la quale il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e per la tutela delle acque in Sicilia: 1) ha espresso il giudizio positivo di compatibilita' ambientale sul progetto presentato dalla societa' Tifeo Energia Ambiente s.c.p.a; 2) ha approvato il progetto presentato dalla detta societa' relativo al sistema di gestione integrato per l'utilizzazione della frazione residua dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata - sistema Augusta; 3) ha autorizzato la medesima alla realizzazione degli impianti meglio indicati nell'art. 2 dell'ordinanza impugnata; 4) ha autorizzato la societa' alla gestione degli impianti stessi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione nel giudizio dell'Avvocatura di Stato e della societa' Tifeo controinteressata;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore alla udienza pubblica dell'8 giugno 2006 il referendario dott. Salvatore Gatto Costantino;

Uditi altresi' gli avvocati delle parti, come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

I n f a t t o

Espone la Associazione ricorrente che con istanza del 5 giugno 2003, assunta al protocollo il 10 successivo, la societa' Tifeo chiedeva l'approvazione del progetto relativo al sistema di gestione integrato per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. n. 22/1997; chiedeva altresi' l'autorizzazione all'esercizio di smaltimento e recupero, da svolgersi negli impianti che compongono il c.d. "Sistema Augusta" tra i quali l'impianto di termovalorizzazione Consorzio ASI della Provincia di Siracusa, sito in c.da Bufalora del Comune di Augusta.

A seguito delle sedute della conferenza dei servizi, tenutesi tra il 4 ed il 7 agosto 2003, la societa' trasmetteva il progetto definitivo il 29 marzo 2004 ed il Commissario delegato chiedeva al Ministero dell'ambiente la pronuncia di compatibilita' ambientale in data 15 marzo 2004.

Con nota del 14 aprile 2004, la societa' Legambiente inviava proprie osservazioni e proposte, chiedendo formalmente che queste fossero valutate nel procedimento in corso e che su di esse ci si pronunciasse singolarmente.

Con nota prot. Gab/2004/6534/B09 del 5 luglio 2004, il Ministro dell'ambiente trasmetteva il parere favorevole con prescrizioni n. 593 del 10 giugno 2004, reso dalla commissione per la valutazione di impatto ambientale e la relazione generale concernente il sistema integrato ivi contenuta.

Con nota del 21 luglio 2004, la societa' Tifeo reiterava la presentazione del progetto, prevedendo un nuovo assetto impiantistico; a seguito di essa, tra il 4 ed il 10 agosto 2004, venivano espletate nuove conferenze dei servizi ed in particolare il 6 agosto veniva espletata la conferenza dei servizi relativamente all'impianto di termovalorizzazione di Augusta.

Il 29 dicembre 2004, il Commissario delegato emanava la ordinanza in epigrafe, pubblicata sulla G.U.R.S. il 4 febbraio 2005, avverso la quale in data 5 aprile 2005, l'Associazione Legambiente ha notificato l'odierno ricorso, depositato il 14 maggio successivo e mediante il quale sono state sollevate articolate censure di illegittimita' dei provvedimenti impugnati.

Si sono costituite in giudizio l'Avvocatura di Stato e la societa' ricorrente, con memorie depositate, rispettivamente, il 16 maggio 2005 ed il 23 maggio 2005, difendendo la legittimita' del provvedimento impugnato e chiedendo il rigetto del ricorso avversario.

Alla Camera di consiglio del 21 giugno 2005 e' stata disposta dal collegio la integrazione del contraddittorio, con OCI n. 279/2005, eseguita nei termini e con le modalita' ivi prescritte (deposito ricorso con avvenute notifiche il 14 settembre 2005).

Si e' costituito il Comune di Catania con memoria depositata il 7 ottobre 2005, aderendo all'azione avversaria e chiedendo l'annullamento degli atti impugnati con il ricorso introduttivo. Le parti hanno scambiato memorie e repliche.

Alla udienza pubblica dell'8 giugno 2006, la causa e' stata trattenuta per la decisione.

D i r i t t o

Parte ricorrente impugna l'ordinanza commissariale di approvazione del progetto relativo all'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al netto della quota smaltita con il sistema differenziato, nonche' di autorizzazione all'uso dell'impianto ed alla gestione dello smaltimento dei rifiuti rilasciata a favore della societa' controinteressata.

  1. - Il ricorso e' rivolto avverso un provvedimento adottato all'esito di una procedura posta in essere dal presidente della regione nell'esercizio dei poteri a questo conferiti in qualita' di Commissario delegato di protezione civile per l'emergenza rifiuti e tutela delle acque nella Regione Sicilia (OPCM 2983 del 31 maggio 1999). Pertanto, il Collegio deve affrontare, necessariamente e preliminarmente, la questione relativa alla competenza inderogabile recentemente attribuita al Tribunale amministrativo regionale del Lazio per la cognizione di vicende quale quella in esame.

    Tale competenza sorge per effetto della norma di cui alla legge n. 21/2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006, che, all'art. 3, per quel che qui rileva dispone: ... omissis ... "2-bis. In tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimita' delle ordinanze adottate e dei consequenziali...

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