Ordinanza emessa il 21 giugno 2006 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile poromosso da D'Anna Vincenzo c/o Unicredit Xelion Banca S.p.A. Societa' - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Disciplina introdotta dal Legis...

IL TRIBUNALE

Riunito in Camera di consiglio nella causa iscritta al N.R.G. 16916/2005, letti gli atti del giudizio,

E s p o n e i n f a t t o

Che l'attore D'Anna Vincenzo con atto di citazione ritualmente notificato alle convenute Unicredit Xelion Banca S.p.A. e Xelion Sim S.p.A. deduceva di aver stipulato con la Xelion Sim S.p.A. contratto per la prestazione di servizi finanziari denominato "Enter Plus" cui era collegato un conto corrente bancario con la Unicredit Xelion Banca n. 1039145 e che, in base all'esame della documentazione consegnatagli da detta banca a seguito di sua formale richiesta solo parzialmente evasa (ovvero stampa del portafoglio del deposito titoli e riassunto movimenti deposito titoli e conto corrente), accertava l'esistenza di due operazioni di acquisto del titolo Siebel System per un controvalore di euro 10.597,00 caratterizzate da un altissimo rischio di investimento e che lui non aveva giammai sottoscritto.

Aggiungeva che con racc. a.r. del 15 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 9 delle condizioni di contratto, contestava dette operazioni perche' mai autorizzate o successivamente ratificate, ed in risposta la banca inviava la copia degli ordini a suo nome relativi a dette due operazioni da cui emergeva che le firme ivi apposte erano palesemente apocrife, ne' da lui autorizzate.

Concludeva pertanto per la declaratoria di nullita' di tali operazioni sia per assenza dell'ordine sottoscritto dal cliente sia per inadeguatezza rispetto al suo profilo di rischio basso deducendo altresi' la violazione da parte dell'intermediario del dovere di diligenza professionale e di correttezza anche in relazione al basso profilo di rischio del cliente ed al conflitto di interesse. Conseguentemente chiedeva, previa declaratoria di nullita' o annullamento di detto contratto di negoziazione, la restituzione del controvalore dell'operazione pari ad euro 10.597,00 oltre spese sostenute, interessi maturati e risarcimento del maggior danno da lucro cessante.

Si costituiva la Unicredit Xelion Banca S.p.A. che deduceva la infondatezza della domanda avversa ed in particolare deduceva la piena validita' delle operazioni di acquisto dei titoli Siebel System che andavano a collocarsi nell'ambito del contratto di prestazione di servizi regolarmente sottoscritto dal cliente e mai disconosciuto e che furono eseguite sulla base di moduli recanti firme del cliente del tutto conformi allo specimen contrattuale dello stesso salvo l'esito di un eventuale procedimento di verificazione. Aggiungeva che, nel caso di specie, anche gli obblighi di informativa risultavano osservati dalla banca anche in relazione alla pretesa non adeguatezza dell'operazione al profilo di rischio dell'investitore, laddove poi nessun conflitto di interessi da segnalare al cliente era rinvenibile nell'operazione di specie. Concludeva pertanto per il rigetto della domanda attorea.

Vertendosi in tema di azione di nullita' o annullabilita' di contratto di negoziazione relativo ad un rapporto di intermediazione finanziaria ovvero di investimento (di cui alla lett. d) art. 1 d.lgs. n. 5/2003) e di responsabilita' dell'intermediatore finanziario, correttamente la causa veniva instaurata secondo il rito "societario" ai sensi dell'art. 1 comma 5 d.lgs. n. 5/2003 avendo il giudizio avuto inizio l'11 maggio 2005 (data di notifica dell'atto di citazione).

Il giudizio veniva poi ritualmente proseguito dalle parti nelle forme del nuovo rito societario ed, a seguito di istanza di fissazione dell'udienza avanzata da parte attrice e notificata a controparti il 30 marzo 2006, il giudice relatore designato emetteva decreto di fissazione d'udienza collegiale (ex art. 12, d.lgs. n. 5/2003) con cui gia' sottoponeva alle parti la questione di incostituzionalita' dell'art. 12 della legge delega n. 366/2001 per genericita' dei criteri direttivi dettati al Legislatore delegato e per derivazione degli artt. da 2 a 17 del d.lgs. n. 5/2003.

All'esito dell'udienza collegiale del 7 giugno 2006 le parti si rimettevano alle determinazioni del Tribunale ed il collegio si riservava...

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