Ordinanza emessa il 23 febbraio 2007 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Di Noto Luciano contro Consiglio superiore della magistratura ed altri Ordinamento giudiziario - Conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado - Disciplina transitoria per il periodo, compreso...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 8642/2006 Rg. proposto da Luciano Di Noto, rappresentato e difeso dal prof. avv. Adriano Rossi e dall'avv. Francesco Camerini, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, via Brofferio n. 6;

Contro il Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore, e il Ministero della giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi ex lege dall' Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati, e nei confronti di Luigi Antonio Rovelli, rappresentato e difeso dagli avv. Lucio Florino e Tommaso Manferoce, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, piazza Vescovio n. 21, per l'annullamento della deliberazione adottata nell'adunanza del 27 luglio 2006, con cui il Consiglio superiore della magistratura ha conferito al dott. Luigi Antonio Rovelli l'ufficio direttivo di Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova; di ogni altro eventuale atto connesso e presupposto, e in particolare della deliberazione del C.s.in. prot. P159577/05 del 22 settembre 2005.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti e del controinteressato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Sentiti alla pubblica udienza del 20 dicembre 2006, relatore il dott. Mario Alberto di Nezza, l'avv. Rossi, l'avv. Schiavone in sostituzione dell'avv. Manferoce e l'avv. dello Stato E. Arena;

Ritenuto e considerato quanto segue in fatto e in diritto.

Fatto

Con ricorso notificato in data 18 settembre 2006, depositato il successivo 26 settembre, il dott. Luciano Di Noto, magistrato dichiarato idoneo all'esercizio delle funzioni direttive superiori, in servizio quale avvocato generale presso la Corte di appello di Genova, premettendo di aver partecipato alla procedura selettiva indetta l'8 settembre 2005 per la copertura del posto di procuratore generale della Repubblica presso l'anzidetta Corte territoriale, vacante a far data dal 1° luglio 2005, ha chiesto l'annullamento della deliberazione del 27 luglio 2006, con cui il Consiglio superiore della magistratura ha conferito tale incarico al dott. Luigi Antonio Rovelli.

A sostegno del gravame l'istante ha denunciato l'illegittimita' del provvedimento di esclusione dalla selezione in quanto adottato sulla base di disposizioni di legge a suo dire incostituzionali.

Si sono costituite in resistenza le amministrazioni intimate e il controinteressato.

Successivamente, all'udienza del 20 dicembre 2006 il ricorso e' stato, trattenuto in decisione.

Diritto

  1. - E' in contestazione la deliberazione del 31 maggio 2006 con cui il C.s.m. ha conferito al dott. Luigi Antonio Rovelli l'incarico direttivo di procuratore generale della Corte di appello di Genova.

    L'odierno ricorrente ed altri aspiranti al medesimo incarico sono stati ritenuti dal C.s.m. "non [...] legittimati ai sensi dell'art. 2, comma 45, legge n. 150/2005". Di qui l'odierna impugnativa, essenzialmente diretta a denunciare l'illegittimita' costituzionale delle norme primarie preclusive della partecipazione alla selezione.

  2. - La questione e' rilevante e non manifestamente infondata.

    2.1. - La materia del conferimento ai magistrati degli incarichi direttivi (di merito e di legittimita) e' stata profondamente incisa dalla legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario, che nel prefigurare una disciplina transitoria, destinata ad aver vigore nel periodo antecedente all'entrata in funzione della Scuola della magistratura, e un assetto "a regime" (caratterizzato dalla obbligatoria frequenza, per l'attribuzione delle funzioni direttive, di un apposito corso di formazione presso detta Scuola), ha introdotto un requisito di "legittimazione" collegato alla data di "ordinario collocamento a riposo" dei magistrati, fissata in settanta anni dall'art. 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

    A) Cominciando dalla disciplina transitoria, l'art. 2, comma 10, lett. a), legge n. 150/2006, prescrive al Governo di "prevedere che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimita' non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo [...] e che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo grado e di secondo grado non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo [...]".

    In attuazione di questa disposizione e' stato emanato il d.lgs. 16 gennaio 2006, n. 20 (intitolato appunto "disciplina transitoria del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimita', nonche' di primo e secondo grado, a norma dell'articolo 2, comma 10, della legge 25 luglio 2005, n. 150"), in vigore dal 28 gennaio 2006 (cfr. art. 6), il quale, delimitato il campo di applicazione (alla sola magistratura ordinaria; art. 1), sancisce che gli incarichi direttivi (giudicanti e requirenti) di legittimita' (art. 2) ovvero di merito (di primo e di...

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