Ordinanza emessa il 10 febbraio 2006 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile promosso da Cernese Vincenzo contro Pressano Gennaro ed altri Societa' - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Disciplina introdotta dal Legi...

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa, avente nrg. 24135/05, tra Cernese Vincenzo elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso come in atti, attore, e Pressano Gennaro, rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato come in atti, convenuto, Banca Caboto S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata come in atti, convenuto, Banca Generali S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, convenuta contumace;

Reputa il collegio opportuno preliminarmente affrontare la questione di costituzionalita' conseguente alle problematiche poste dall'introduzione del novello rito societario (per vero, gia' sollevata, oltre che dal Tribunale di Brescia, da quest'ufficio in data 6 aprile 2005).

Ed invero, l'art. 12 della legge di delega n. 366/2001 prevede che:

"1. - Il Governo e' inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche della competenza per territorio e per materia, siano dirette ad assicurare una piu' rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle seguenti materie:

  1. diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;

  2. materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

    1. - Per il perseguimento delle finalita' e nelle materie di cui al comma 1, il Governo e' delegato a dettare regole processuali, che in particolare possano prevedere:

  3. la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali;

  4. l'attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio monocratico in considerazione della natura degli interessi coinvolti;

  5. la mera facoltativita' della successiva instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di un provvedimento emesso all'esito di un procedimento sommario cautelare in relazione alle controversie nelle materie di cui al comma 1, con la conseguente definitivita' degli effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorche' gli stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalita' diverse;

  6. un giudizio sommario non cautelare, improntata a particolare celerita' ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca afla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato;

  7. la possibilita' per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione, tenendo successivamente conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite;

  8. uno o piu' procedimenti camerali, anche mediante la modifica degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente previste che, senza compromettere la rapidita' di tali procedimenti, assicurino il rispetto dei principi del giusto processo;

  9. forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei diversi tipi di procedimento di cui alle lettere, precedenti trattati dai tribunali, dalle Corti di appello e dalla Corte di cassazione".

    In relazione alla struttura che il Legislatore delegato e' stato chiamato a delineare per il processo ordinario - e con esclusione del riferimento ai principi dettati in tema di giudizio cautelare che concernono profili non rilevanti in questo giudizio - dal disposto dell'art. 12 della legge n. 366 del 2001 sono estrapolabili i seguenti principi: 1) divieto di modifica della competenza territoriale e per materia; 2) necessita' di assicurare una piu' rapida ed efficace definizione di procedimenti; 3) possibilita' di dettare regole processuali, che in particolare possano prevedere: a) la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT