LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2006, n.41 - Riordino del servizio sanitario regionale.

Titolo I PRINCIPI GENERALI E FINALITA'
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 18 del

13 dicembre 2006)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Oggetto e finalita'

  1. La presente legge disciplina il riordino del Servizio sanitario regionale costituito dalle attivita', funzioni e strutture che, in coerenza con quanto previsto dall'Art. 32 della Costituzione, con i principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 (riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'Art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni ed in attuazione dell'Art. 2 dello Statuto della Regione Liguria, sono volte a garantire la tutela della salute come diritto fondamentale della persona e della comunita'.

  2. Il Servizio sanitario regionale, in coerenza con i principi e gli obiettivi della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (istituzione del Servizio Sanitario Nazionale), ed in particolare in attuazione dei principi di solidarieta', sussidiarieta', universalita' ed equita', persegue:

    1. la lettura integrata dei bisogni di salute e della domanda di prestazioni sanitarie e sociosanitarie della comunita' ligure;

    2. la coerenza e l'adeguatezza dell'offerta pubblica e privata con le necessita' assistenziali e la compatibilita' con le risorse programmate;

    3. la risposta alle richieste di benessere della comunita' e delle persone attraverso l'erogazione di servizi e prestazioni adeguate alle necessita' rilevate o espresse;

    4. la qualita' dell'assistenza, l'efficacia e l'appropriatezza delle prestazioni, l'efficienza dei servizi nonche' la razionalita' e l'economicita' nell'impiego delle risorse;

    5. il coinvolgimento nelle scelte programmatorie dei cittadini anche fra loro associati, del terzo settore, nonche' dei soggetti erogatori privati accreditati.

    Art. 2.

    Definizioni

  3. Ai fini della presente legge si intende per:

    1. assistiti: tutti coloro che, in base alle vigenti disposizioni normative, hanno diritto o bisogno di assistenza sanitaria e ai quali sono assicurati i livelli uniformi ed essenziali d'assistenza;

    2. sistema sanitario pubblico, allargato: il sistema costituito dalle Aziende sanitarie pubbliche, dagli altri soggetti erogatori pubblici o equiparati e dai soggetti erogatori privati accreditati;

    3. servizio Sanitario Regionale: il complesso delle funzioni e delle attivita' svolte per la tutela della salute dalla Regione e dal sistema sanitario pubblico allargato;

    4. aziende sanitarie: il complesso delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere, ospedaliere-universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di cui alla legge regionale 31 marzo 2006 n. 7 (ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione);

    5. altri soggetti erogatori pubblici o equiparati: gli Ospedali Galliera ed Evangelico e altri enti indicati da disposizioni normative;

    6. soggetti erogatori privati accreditati: i soggetti accreditati ai sensi e con le procedure di cui alla legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (norme in materia di autorizzazione, vigilanza ed accreditamento per i presidi sanitari e socio sanitari, pubblici e privati. Recepimento del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997) e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano stipulato convenzioni ai sensi dell'Art. 56;

    7. area ottimale: la dimensione territoriale individuata come livello ottimale per la programmazione integrata dei servizi e per la gestione in forma unitaria di specifiche attivita' tecnico amministrative di livello interaziendale;

    8. governo clinico: la capacita' di una organizzazione sanitaria di orientare i propri atti e comportamenti in modo da rendere possibile il continuo miglioramento della qualita' dell'assistenza e mantenere elevati standards di cura, creando un ambiente che favorisca l'eccellenza clinica nel limite delle risorse disponibili e il governo della domanda. Il governo clinico si realizza con l'adozione e l'implementazione di linee guida, audit clinico, pratiche cliniche basate sulle prove di efficacia, riduzione del rischio clinico, valutazione delle tecnologie sanitarie, programmi di aggiornamento, contribuendo alla divulgazione della cultura sanitaria anche nel senso delle misure di prevenzione che portano alla diminuzione dello sviluppo dei processi patologici;

    9. centri di alta specialita': le strutture di interesse regionale che operano nelle attivita' assistenziali di cui al decreto del Ministro della Sanita' del 29 gennaio 1992 (elenco delle alte specialita' e fissazione dei requisiti necessari alle strutture sanitarie per l'esercizio delle attivita' di alta specialita) nelle quali sono svolte le prestazioni a maggiore complessita' ed in cui sono concentrate professionalita' e tecnologie; l'aspetto organizzativo e' flessibile;

    10. rete ospedaliera: il sistema di collegamenti funzionali fra presidi ospedalieri finalizzati ad assicurare agli assistiti l'appropriatezza dei percorsi assistenziali nella fase di degenza, attraverso l'erogazione delle prestazioni in forma coordinata ed adeguata alla complessita' delle stesse. I servizi resi si sviluppano ed operano in forma coordinata con i servizi sanitari di competenza di altre Aziende o soggetti erogatori allo scopo di assicurare agli assistiti l'appropriatezza dei percorsi assistenziali prima e dopo la degenza;

    11. distretto sociosanitario: la dimensione territoriale in cui si integrano le funzioni sociali complesse o di secondo livello e le funzioni sociosanitarie. I confini territoriali del distretto socio- sanitario coincidono con i confini del distretto sanitario e della zona sociale;

    12. distretto sanitario, presidio ospedaliero e area dipartimentale di prevenzione: le articolazioni aziendali su base territoriale con autonomia tecnico gestionale ed economico finanziaria, soggette a rendicontazione analitica con contabilita' separata all'interno del bilancio aziendale;

    13. dipartimenti: il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attivita' delle Aziende sanitarie;

    14. tecnologie sanitarie: gli specifici strumenti utilizzati in ambito sanitario;

    15. valutazione delle tecnologie sanitarie: il processo volto a considerare le conseguenze economiche, sociali, etiche e cliniche a breve, medio e lungo termine che l'adozione di una data tecnologia puo' avere nel suo inserimento in una struttura sanitaria;

    16. pacchetti assistenziali integrati: piu' prestazioni o servizi complementari precostituiti per rispondere complessivamente ad un bisogno di salute;

    17. livelli di assistenza: quelli determinati dalla Regione sulla base delle necessita' specifiche e delle proprie risorse, fermo restando il rispetto dei livelli essenziali di assistenza definiti dalla normativa nazionale;

    18. formazione continua: il complesso delle attivita' e delle iniziative di adeguamento, aggiornamento e sviluppo continuo delle competenze del personale;

    19. percorso assistenziale: il complesso degli adempimenti finalizzati ad assicurare all'assistito, in forma coordinata, integrata e programmata, l'accesso informato e la fruizione appropriata e condivisa dei servizi sanitari e sociosanitari, in relazione agli accertati bisogni di educazione alla salute di servizi preventivi, di diagnosi, cura e riabilitazione.

    Titolo II GLI ASSETTI ISTITUZIONALI

    Capo I
    La Regione

    Art. 3.

    Funzioni della Regione

  4. La Regione, al fine di garantire il funzionamento del Servizio Sanitario regionale nel rispetto dei principi di equita', universalita' ed imparzialita':

    1. governa il sistema sanitario pubblico regionale allargato;

    2. regola i meccanismi di funzionamento, di accesso, di fruizione e di integrazione;

    3. garantisce il coordinamento e la cooperazione tra i soggetti erogatori.

  5. La Regione presiede alla programmazione, al monitoraggio ed al controllo dei livelli di assistenza erogati dai soggetti pubblici e privati accreditati perseguendo in particolare:

    1. il coinvolgimento dei comuni nelle scelte programmatorie del settore;

    2. la qualita' dei processi, l'unitarieta' e la tempestivita' dei percorsi assistenziali di diagnosi, cura e riabilitazione;

    3. la responsabilizzazione dei soggetti chiamati ad effettuare scelte programmatorie e di politica sanitaria, di gestione e professionali;

    4. lo sviluppo nelle Aziende sanitarie del governo clinico;

    5. l'integrazione dei servizi sanitari e sociali e la coerenza complessiva del sistema di protezione sociale a sostegno delle persone e della famiglia;

    6. l'equilibrio economico-finanziario del sistema regionale.

  6. La Regione, in particolare, dirige il sistema delle Aziende sanitarie esercitando le prerogative previste dalla Costituzione in relazione alla tutela della salute ed alla disponibilita' delle risorse.

  7. Le Aziende sanitarie e gli altri soggetti erogatori rispondono alla Regione, titolare delle funzioni di governo strategico del sistema sanitario regionale, della qualita' e dell'appropriatezza delle prestazioni rese e della capacita' di conseguire gli obiettivi di salute assegnati a fronte di risorse determinate.

    Art. 4.

    Funzioni di programmazione

  8. La Regione definisce la programmazione sanitaria e fissa i criteri e le modalita' di finanziamento dei soggetti erogatori.

  9. La Regione, attraverso gli strumenti di programmazione e controllo:

    1. individua gli obiettivi da assegnare alle Aziende sanitarie e ai soggetti erogatori pubblici o equiparati del sistema sanitario pubblico allargato;

    2. assegna le relative risorse;

    3. verifica il conseguimento degli obiettivi.

    Art. 5.

    Piano sociosanitario regionale

  10. Il Consiglio regionale approva il Piano sociosanitario regionale (PSSR), acquisito il parere della Conferenza permanente per la programmazione sociosanitaria di cui all'Art. 13.

  11. Il PSSR e' elaborato in coerenza con il Piano Sanitario Nazionale, assicura l'integrazione con il Piano Sociale Integrato regionale di cui all'Art. 25 della legge regionale 24 maggio 2006 n. 12...

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