LEGGE REGIONALE 2 novembre 2006, n.15 - Norme in materia di agriturismo e turismo rurale. Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 31 del

10 novembre 2006)

(Omissis).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 31 del

10 novembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalita'

  1. La Regione, in applicazione del principio di precauzione e dell'azione preventiva di cui all'Art. 174 del trattato della Comunita' europea e dell'Art. 26 bis della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, relativa all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio ed in coerenza con la legge regionale 1° marzo 2000, n. 5 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario), tutela le risorse genetiche del territorio nonche' la qualita' ed originalita' della propria produzione agricola, promuove le azioni utili a prevenire i possibili danni per il sistema agricolo, per la salute umana e l'ambiente, derivanti da coltivazione e allevamento di organismi geneticamente modificati, di seguito denominati OGM, e detta ulteriori disposizioni per la commercializzazione, il consumo, l'informazione pubblica e la ricerca in materia di OGM.

  2. Il riferimento al termine OGM comprende gli OGM utilizzati come tali ed i beni prodotti a partire da OGM o contenenti OGM.

    Art. 2.

    Divieti di coltivazione e di allevamento di OGM Disposizioni sull'utilizzo di OGM

  3. Nelle more della valutazione dell'impatto degli OGM sui sistemi agrari e sino a diversa disposizione regionale, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 3, comma 1, sono vietati su tutto il territorio regionale la coltivazione e l'allevamento a qualsiasi titolo di OGM.

  4. L'utilizzo di mangimi per l'alimentazione del bestiame etichettati come OGM e' condizione ostativa alla concessione di contributi regionali, salvo quanto previsto in via transitoria dall'Art. 13, comma 1.

  5. L'utilizzo di OGM nel ciclo produttivo delle imprese agricole o agroalimentari o produttrici di mangimi e' condizione ostativa alla concessione di contributi regionali, salvo quanto previsto in via transitoria dall'Art. 13, comma 1.

  6. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 comporta la revoca dei contributi concessi ed il recupero delle somme eventualmente erogate.

  7. L'impresa che utilizza OGM nella produzione di beni agricoli o alimentari, freschi o trasformati, e' esclusa dall'accesso ai marchi regionali di qualita', riservati, in particolare, ai prodotti tipici e/o tradizionali.

    Art. 3.

    Emissione di OGM a fini sperimentali

  8. In deroga al divieto di cui all'Art. 2, comma 1, nel territorio regionale possono essere effettuate emissioni di OGM a fini sperimentali, autorizzate ai sensi del titolo II del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (Attuazione della direttiva 200 1/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati), purche' in «ambiente chiuso e confinato» espressamente autorizzato ed al difuori:

    1. delle aree del demanio regionale, di proprieta' collettiva e dei siti di conservazione delle risorse genetiche autoctone di cui all'Art. 4, comma 3, della legge regionale n. 15/2000;

    2. delle aree naturali protette, delle zone di protezione speciale (ZPS) e dei siti di importanza comunitaria (SIC);

    3. delle aree in cui si realizzano prodotti garantiti da marchi di qualita' nazionali o comunitari;

    4. delle aree dove insistono aziende che praticano l'agricoltura biologica o che ricevono contributi per l'applicazione di misure agroambientali;

    5. delle zone limitrofe alle aree di cui alle lettere a), b), c), e d) per una distanza di almeno due chilometri.

  9. In relazione all'emissione di OGM a fini sperimentali, con il regolamento regionale di cui all'Art. 12 sono dettate disposizioni per la...

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